Commette reato di falsità ideologica in certificati chi fa credere al medico di avere una patologia, in realtà inesistente. Un lavoratore dipendente ha ottenuto un certificato di malattia della durata di cinque giorni per gonalgia (infiammazione del ginocchio), ma è stato sorpreso in una pizzeria a mangiare e ballare la sera del quarto giorno di assenza dal posto di lavoro.
Con sentenza 44378/2019, depositata il 31 ottobre, la Corte di Cassazione afferma: “È pacifico che il reato di cui all’articolo 481 del Codice penale può essere realizzato attraverso l’induzione in errore del soggetto chiamato a emettere la certificazione medica mediante una falsa rappresentazione di una malattia (o di sintomi di essa) che di fatto sono risultati inesistenti. Il fatto che il sanitario chiamato ad emettere la certificazione non abbia proceduto a effettuare un materiale accertamento diagnostico, limitandosi a prendere atto della sintomatologia riferita dal paziente, non consente di escludere l’inganno e quindi la falsità ideologica del documento stesso”. Secondo i giudici, dal comportamento deriva anche il reato di truffa
, “configurabile nel caso di assenza retribuita dal luogo di lavoro, documentato da una falsa certificazione sanitaria utilizzata per giustificare l’assenza stessa”.Redazione Nurse Times
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