Il Responsabile delle Attività Assistenziali è generalmente un Operatore Socio Sanitario dotato di un titolo specifico ottenuto al termine di un percorso formativo che lo rende specializzato nella gestione di servizi e personale operante all'interno di strutture socio-sanitarie
Il corso tecnico/pratico per diventare Responsabile delle Attività Assistenziali è attualmente presente in alcune regioni italiane come Emilia Romagna e Marche.
Fornisce agli allievi le competenze operative specifiche nelle aree funzionali/strategiche delle imprese sociali e del non-profit.
Questa nuova figura può coordinare il personale OSS, gli OSA e gli assistenti di base.
Terminato il corso viene rilasciato un attestato che rende lo studente un esperto di gestione dei servizi e/o strutture sociali. Questo professionista ricopre un ruolo chiave nell’ambito della gestione di queste organizzazioni.
Il corso dovrebbe essere mirato alla creazione di figure “specialistiche” addette alla gestione dei servizi, capaci di lavorare in staff con la Direzione delle strutture socio-sanitarie.
Qualsiasi persona di età superiore ai 18 anni può parteciparvi, pagando una cifra variabile in base alla regione compresa tra i 900 ed i 1500 euro.
Il corso è suddiviso in giornate formative a cadenza monosettimanale. Un ristretto gruppo di studenti si riunisce per 8 ore intervallate da una pausa pranzo acquisendo incredibili capacità manageriale. Grazie a 4 lezioni al mese, nell’arco di una o due stagioni un Oss può acquisire tale titolo.
Costi, durata e programmazione possono variare nelle diverse province.
In Emilia Romagna (VEDI) il corso è rivolto a persone in possesso della qualifica OSS ed in possesso di conoscenze/capacità attinenti l’area professionale dei servizi sociali, acquisite in percorsi di istruzione e/o formazione e/o attraverso l’esperienza professionale, occupate e/o disoccupate. Il corso costa 900 euro e dura 150 ore: 110 in aula e 40 come Stage.
Di seguito è riportato parte del testo dell’Allegato 1 della DGR 514/09 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari” coordinato con le modifiche apportate dalla DGR 390 del 28/03/2011 e dalla DGR 1899 del 10/12/2012 e con le ultime modifiche apportate dalla DGR 715/2015.
Singolare leggere tra i REQUISITI SPECIFICI di accreditamento per “CASA-RESIDENZA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SPRA)” nel:
Punto 2.1.3. “Un responsabile di nucleo per le attività assistenziali: responsabile delle attività assistenziali (RAA) o infermiere per i nuclei che ospitano persone a più alta complessità sanitaria che richiedono maggiore integrazione socio-sanitaria. Nelle strutture con un solo nucleo ed una capacità ricettiva complessiva (posti accreditati e autorizzati non accreditati) sino a 30 posti letto, il coordinatore responsabile a tempo pieno può svolgere anche le funzioni di responsabile di nucleo. Nelle strutture con una capacità ricettiva complessiva (posti accreditati e autorizzati non accreditati) tra i 31 e 40 posti, il coordinatore responsabile a tempo pieno può svolgere le funzioni di responsabile di nucleo a condizione di essere affiancato da una RAA”.
Nella DGR dell’Emilia Romagna, si specifica inoltre che la RAA “Conosce i metodi e le tecniche di aiuto alla persona con particolare rilievo per le attività di prevenzione, riabilitazione, riattivazione e mantenimento delle capacità residue…” e ancora il RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE è “Il responsabile dell’attività sanitaria è un operatore del servizio/struttura ed opera in collaborazione con il coordinatore e la direzione del servizio. La sua attività è assicurata da un operatore sanitario, di norma da un infermiere, in possesso di un curriculum formativo e professionale adeguato allo svolgimento del ruolo lavorativo di seguito definito. La sua attività è aggiuntiva agli standard dell’assistenza infermieristica”.
Nelle Marche (VEDI)
invece non è necessario essere Oss: è sufficiente avere almeno uno dei seguenti requisiti di ammissione:Ricapitolando quanto elencato in precedenza possiamo dire che possano essere formati:
Il corso, della durata variabile compresa tra le 150 e le 300 ore più 10 ore di esami, è articolato in due cicli formativi:
In base a quanto disposto dal DGR 564/2000 il RAA:
La figura del/della RAA è di natura semi-manageriale e svolge le seguenti attività:
Qualora i pazienti gestiti abbiano un basso indice complessità assistenziale il RAA si sostituisce al Coordinatore Infermieristico.
Come testimoniato da molti colleghi infermieri interpellati dalla redazione di Nurse Times, in alcune strutture private, qualcuno che non è padrone della professione, si ritrova a coordinare anche gli infermieri oltre al personale Oss, Osa e ausiliario anche laddove i pazienti assistiti siano a media o alta complessità assistenziale.
A causa della totale assenza di controlli delle Regioni e della “svista” di alcuni collegi provinciali Ipasvi, soprattutto come evidenziato in Emilia Romagna, questo fenomeno rischia di espandersi a macchia d’olio, permettendo un sostanzioso risparmio monetario ed esponendo molti cittadini bisognosi di assistenza a pericoli inimmaginabili.
La normativa (DM 739 del 1994, profilo professionale) assegna agli infermieri la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica.
Le attribuzioni sulle possibili attività per l’Oss devono essere rilasciate dal responsabile dell’assistenza che la legge appunto riconosce nella figura dell’Infermiere.
Nella stessa Conferenza Stato Regioni che nel 2001 istituiva la figura dell’Oss non vi è traccia del RAA…trattasi quindi di un cortocircuito istituzionale?
La nostra Redazione si rende disponibile a raccogliere ogni testimonianza su strutture sanitarie in cui la figura del RAA coordina infermieri, garantendo l’anonimato (redazione@nursetimes.org)
Ci auguriamo che gli infermieri denuncino quello che appare come un vero abuso di professione auspicando che i Collegi Provinciali Ipasvi emiliani, oltre a propinare improbabili slogan, intervengano per approfondire questa situazione.
Simone Gussoni
Giuseppe Papagni
Allegati
Allegato 1 della DGR 514/09 “Primo provvedimento della Giunta regionale attuativo dell’art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”
coordinato con le modifiche apportate dalla DGR 390 del 28/03/2011 e dalla DGR 1899 del 10/12/2012 e con le ultime modifiche apportate dalla DGR 715/20015 (evidenziate in azzurro)
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