La Fnopi ha inviato agli Opi una circolare (VEDI) contenente il comportamento che il personale infermieristico deve tenere in caso di prelievo coatto sulla base del nuovo Codice della strada, che agli articoli 186 e 187 prevede espressamente il divieto di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.
Quattro le procedure che interessano gli infermieri in caso di reati stradali:
Secondo la Fnopi, in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti per la determinazione del tasso alcolemico o dell’assunzione di sostanze stupefacenti, la modalità di accertamento del reato di omicidio stradale o di lesioni stradali, aggravati dall’uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, richiede in entrambi i casi l’acquisizione di campioni biologici da parte dell’indagato, preferibilmente ematici.
Mentre per l’accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti può essere sufficiente l’acquisizione della saliva del conducente, per l’accertamento dello stato di ebbrezza occorre necessariamente procedere mediante analisi di campione ematico, non potendosi eseguire coattivamente il prelievo dell’aria alveolare del conducente. Il prelievo di campioni biologici per l’accertamento del reato può essere eseguito da parte di strutture sanitarie di base, accreditate o comunque equiparate, solo nel caso in cui il conducente sia coinvolto in un sinistro stradale e sia sottoposto a cure mediche (art. 186, comma 5).
Tra l’altro, se il conducente coinvolto in un sinistro è stato trasportato presso un presidio ospedaliero e, per motivi diagnostici o terapeutici, sottoposto a prelievi di liquidi biologici, compresi prelievi ematici, questi potranno comunque essere acquisiti anche per l’indagine, trattandosi di campioni prelevati al di fuori del procedimento penale, non sottoposti alle garanzie e regole di utilizzabilità previste. Quindi non si pone quindi il problema della possibile restrizione della libertà personale connessa al prelievo (trattandosi di materiale ormai staccato dal corpo della persona): in questi casi appare del tutto irrilevante l’assenza del consenso del diretto interessato.
Il prelievo coatto è previsto ai sensi del nuovo Codice della strada (Dlgs n.285/92 artt. 186, 187 e successiva L. 41/2016 che introduce art. 589 bis c.p. e art.590 bis c.p.). L’autorità giudiziaria, per accertare lo stato di alterazione alla guida conseguente all’abuso di alcool o stupefacenti, dovrà necessariamente sottoporre il conducente a obbligo di analisi ematica.
Il gip autorizza, anche oralmente in via d’urgenza, l’ingiunzione al prelievo coatto, che poi convaliderà formalmente nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero per sottoporlo al necessario prelievo o accertamento, e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. In queste sedi i sanitari, medici o infermieri, saranno delegati a eseguire le prestazioni richieste.
Redazione Nurse Times
Fonte: Fnopi
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