Grande successo per la petizione sulla piattaforma change.org che ha ottenuto in pochi giorni 1200 firme inviate al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Lo scopo è arrivare allo sblocco del turn-over nella sanità e a una modifica della legge per favorire la mobilità sull’intero territorio nazionale. Ma nonostante tutto, le risposte dal governo tardano ad arrivare. Le questioni sul tavolo sono diverse e complesse.
Vi proponiamo le ragioni che hanno spinto alla raccolta firme.
Gli Operatori Sanitari tutti, Dirigenza Medica e Comparto, residenti nelle Regioni sottoposte al Piano di Rientro in Sanità e che lavorano come Operatori del Sistema Sanitario Nazionale a tempo indeterminato al di fuori di tali Regioni, portano alla Vostra attenzione le seguenti questioni:
1) Legge sulla Mobilità obbligatoria e volontaria nella Pubblica Amministrazione riguardante gli operatori sanitari dipendenti di Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere Italiane – commi da 1 a 2 dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165- attualmente diritto NEGATO nelle regioni sottoposte al piano di rientro in Sanità dal Governo Centrale.
La mobilità volontaria dei dipendenti tra le aziende e tutti gli enti del comparto di cui al CCNQ del 2 giugno 1998 – anche di Regioni diverse – in presenza della relativa vacanza di organico avviene a domanda del dipendente che abbia superato il periodo di prova, con l’assenso dell’azienda di destinazione e nel rispetto della categoria, profilo professionale, disciplina ove prevista e posizione economica di appartenenza del dipendente stesso, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali. La mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro (“rapporti di lavoro già costituiti con le garanzie di cui all’art. 97 Cost.”ossia attraverso il pregresso superamento di un pubblico concorso già espletato). Il fascicolo personale segue il dipendente trasferito. Al fine di favorire la mobilità esterna, le aziende ed enti, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale individuano i posti da mettere a disposizione a detto titolo nelle varie categorie e profili professionali. Le aziende possono ricorrere anche ad apposito bando al quale deve essere data la maggiore pubblicità possibile. In tal caso, in mancanza di domande pervenute nei termini, procedono sulla base delle domande eventualmente presentate anche dopo la scadenza. In caso di più domande rispetto ai posti messi a disposizione l’azienda procede ad una valutazione positiva e comparata da effettuarsi in base al curriculum di carriera e professionale del personale interessato in rapporto al posto da ricoprire. A parità di valutazione possono altresì essere prese in considerazione documentate situazioni familiari (ricongiunzione del nucleo familiare, numero dei famigliari, distanza tra le sedi etc.) o sociali;
2) Comma 1 dell’art.4 della legge 114/2014, tale legge ha introdotto l’obbligo di avere il consenso dell’azienda sanitaria o ospedaliera, a cui appartiene il lavoratore (nel nostro caso l’operatore sanitario), che ha ottenuto la mobilità per altra sede. Aziende sanitarie, che prima avrebbero concesso il nulla osta, con l’entrata in vigore della legge 114/2014, lo hanno ritirato prima che il dipendente prendesse servizio presso la nuova amministrazione; aziende, che non concedendo più il nulla osta, rendono così vano ogni avviso di mobilità (esperire le procedure di mobilità costituisce principio inderogabile prima di bandire un concorso pubblico) con dispendio di tempo e soldi pubblici. Attualmente le Aziende Sanitarie e Ospedaliere chiedono di allegare alla domanda di ammissione alla mobilità, come requisito imprescindibile di ammissione, un nulla osta preventivo, il quale nella maggioranza dei casi non viene concesso al dipendente dall’Azienda di appartenenza con la conseguente preclusione del lavoratore all’avviso di mobilità.
Chiediamo:
Firmatari: Serena Caprio – Renato Congedo – Alessio Reginelli
Per aderire www.change.org
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