La peculiarità principale di questo reparto è l’esclusiva gestione dei pazienti a carattere infermieristico.
Come appare subito evidente, non è prevista alcuna figura di supporto. In secondo luogo è possibile notare come il personale strutturato sia nettamente inferiore rispetto agli studenti universitari che svolgono il tirocinio.
All’interno del reparto vengono accolti pazienti oramai stabilizzati e prossimi alla dimissione pertanto appare più che evidente che la complessità di tali pazienti sia piuttosto bassa.
Intervistando alcuni studenti che hanno trascorso 3 mesi in questo reparto è emerso come i tirocinanti del secondo anno si occupassero prevalentemente delle cure domestico alberghiere, dell’igiene del paziente e del rifacimento letti mentre gli studenti del terzo anno invece gestivano la somministrazione della terapia farmacologica prescritta, l’educazione sanitaria al paziente e care giver e tutte le restanti attività che generalmente vengono svolte da un infermiere dipendente.
Il reparto è composto da 8 posti letto che presto diventeranno 15.
Sicuramente una simile organizzazione permette agli studenti di acquisire molte nozioni ma siamo sicuri che apprendere informazioni riguardanti attività domestico alberghiere sia davvero utile? In un setting a bassa complessità assistenziale, tali mansioni potrebbero essere tranquillamente svolte da una badante o da un operatore socio-sanitario permettendo ai tirocinanti di concentrarsi su quanto competa realmente all’infermiere, ormai considerato dalla legge un professionista intellettuale.
È impossibile non notare che, anziché avere 6 o più Oss/infermieri dipendenti, sia sufficiente l’utilizzo di una sola unità lavorativa retribuita potendo contare sulle giovani braccia dei tirocinanti utilizzabili per ogni necessità all’interno del reparto.
Il ricovero in DID consiste dunque in un ulteriore periodo necessario per un efficiente recupero funzionale, per facilitare il rientro a domicilio e l’eventuale inserimento nei percorsi assistenziali territoriali.
Durante il ricovero, il paziente, un suo familiare o il suo Medico di Famiglia potranno ricevere informazioni sull’iter diagnostico-terapeutico e sull’evoluzione della malattia, relazionandosi con il Medico, nella sala visite di reparto, tutti i giorni feriali dalle 11,30 alle 12,30 e su alimentazione, mobilizzazione e assistenza rivolgendosi al coordinatore, dalle 11 alle 14 nello studio di reparto.
Pertanto, i tirocinanti che, di fatto sono 24 ore al giorno a contatto con i pazienti non partecipano minimamente al colloquio con i parenti. Ma il problema prioritario in una situazione simile dovrebbe essere un altro:
Ai sensi dell’art. 1 del D.M. 739/1994, l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica e, in quanto tale, è titolare di una posizione di garanzia e di protezione nei confronti degli assistiti, alla quale non può sottrarsi adducendo che l’assistito è “affidato” ad un tirocinante. In altre parole, in virtù degli obblighi di garanzia che gravano sull’infermiere, in via di prima approssimazione può affermarsi che l’infermiere potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali comportamenti dei tirocinanti sottoposti alla loro vigilanza.
Ai sensi dell’art. 2048 del codice civile, l’infermiere referente dei tirocinanti dovrà rispondere, in sede civile, dei danni provocati dagli studenti. L’articolo in questione afferma che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
L’art. 2048 del codice civile attribuisce una presunzione di responsabilità a carico di chi insegna o di chi deve vigilare in caso di danno procurato dai tirocinanti.
Dimostrando di aver esercitato la vigilanza sui tirocinanti con una diligenza diretta a impedire il fatto, l’infermiere potrà non essere ritenuto direttamente responsabile.
All’infermiere potrebbe essere attribuita una responsabilità sia per culpa in eligendo, sia per culpa in vigilando, qualora attribuisca allo studente attività che non rientrano, in quanto studente, nelle sue competenze, sia nel caso, ad esempio, di mancata presenza nel corso dell’esecuzione dell’intervento assistenziale, in funzione didattica e di sorveglianza, al fine di rimediare prontamente a eventuali errori dell’esecutore materiale.
La responsabilità di chi sorveglia o insegna, ovviamente, non esclude la responsabilità del tirocinante, che concorre solidalmente con quella del proprio tutor.
La redazione di Nurse Times ha posto questi ed altri interrogativi agli organizzatori di tale progetto non ricevendo alcuna risposta in merito.
Siamo altresì disponibili ad accogliere sul nostro giornale una loro replica qualora lo ritenessero opportuno (redazione@nursetimes.org).
Seguiremo da vicino questa realtà che, potrebbe sicuramente rappresentare un valido sistema di apprendimento per i tirocinanti, ma altresì potrebbe essere considerato come un ottimo modo per arruolare manovalanza a costo zero.
Simone Gussoni
Sanità, Indagine Nursing Up: “Tra le regioni più in difficoltà, al primo posto ci sono…
Conferimento dell'incarico quinquennale di struttura complessa interaziendale di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della…
I sindacati: “Aiop e Aris non vogliono riconoscere il contratto ai dipendenti” “Le promesse fatte…
L’infermiere ai direttori sanitari ha ribadito: “Non ho fatto nulla, c’è chi può testimoniarlo” La…
Cei: “La Chiesa italiana con Samaritanus Care affronta la grande fuga degli infermieri assumendo laureati dalle…
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 413 del 17/05/2024, esecutiva ai sensi di…
Leave a Comment