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Lavoro notturno: gli infermieri rientrano tra le professioni ‘usuranti’?

 

Il lavoro notturno è disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e dalla contrattazione collettiva cui la legge fa rinvio.

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E’ considerato a tutti gli effetti “periodo notturno” il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, quindi, ad esempio, è lavoro notturno quello svolto tra le 24 e le 7, tra le 23 e le 6, oppure tra le 22 e le 5.

E’ considerato lavoratore notturno, chiunque svolga, durante il periodo notturno, alternativamente:

  • almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
  • almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.

L’orario di lavoro notturno, in generale, non può superare le 8 ore in media nell’arco delle 24 ore, calcolate dal momento di inizio dell’esecuzione della prestazione lavorativa; la contrattazione collettiva ha la facoltà di individuare “un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.”

I dipendenti privati e pubblici che svolgono lavori usuranti, faticosi e pesanti, possono andare in pensione anticipata ad un’età da 61 a 64. L’Inps ha comunicato i requisiti da possedere: da 35 anni di contributi versati ad un numero da 64 a 78 giornate annue di lavoro notturno.

Per accedere alla pensione con il beneficio dei lavori usuranti, il lavoratore deve vantare i seguenti requisiti:

– almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017;

– almeno la metà della vita lavorativa, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Inoltre i requisiti devono sussistere anche nell’anno della loro maturazione.

Pertanto, se un lavoratore ha svolto i lavori usuranti nel periodo 2005-2013, ma non li ha svolti nel 2014 (anno di maturazione dei requisiti pensionistici), non potrà accedere al beneficio in questione.

Lavori notturni

Nella guida dell’Inps

sui lavori usuranti sono elencate tutte le attività lavorative qualificate come usuranti e il conseguente privilegio della pensione anticipata. Tra di esse vi è il lavoro notturno.

In tal caso, per ottenere il beneficio del prepensionamento, è necessario un numero di notti minimo di almeno 64 all’anno, se comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Al di fuori di tale ipotesi, il beneficio è riconosciuto ai lavoratori che prestano la loro attività lavorativa per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

I requisiti di cui sopra, quindi quota 97,3 e quota 98,3 riguardano anche i lavoratori a turni, se occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno. Quindi per detta categoria di lavoratori, nel caso di almeno 78 giornate lavorate di notte all’anno, sono richiesti i requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti, di cui sopra, quindi un’età minima di 61 anni e 3 mesi (o 62 anni e 3 mesi) e almeno 35 anni di contributi versati e accreditati nel proprio estratto conto contributivo. I requisiti sempre da possedere nell’anno 2015 e nei 10 anni precedenti.

I requisiti cambiano invece per coloro che hanno meno di 78 giornate annue di lavoro notturno.

Per i lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,3.

Occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno. I lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti nel 2015, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e:

  • se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3;
  • se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,3.
Giuseppe Papagni

Nato a Bisceglie, nella sesta provincia pugliese, infermiere dal 94, fondatore del gruppo Facebook "infermiere professionista della salute", impegnato nella rappresentanza professionale, la sua passione per l'infermieristica vede la sua massima espressione nella realizzazione del progetto NurseTimes...

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