L’infermiera nella denuncia riferiva di essersi più volte rivolta alla direzione aziendale per far interrompere le vessazioni, ma senza risultati.
La prima sentenza, avvenuta nel 2015, respinse la richiesta risarcitoria dell’infermiera; ma la stessa non si dà per vinta e presenta ricorso in Appello, dove il giudice accoglie il ricorso dell’infermiera e condanna l’ASUR ad un risarcimento di 20 mila euro a favore dell’infermiera.
Il danno erariale consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, co. 4, L. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c. Nel caso di concorso di colpa dell’Amministrazione è prevista una diminuzione del risarcimento secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono scaturite (art. 1227 c.c.).
Anche qualora il comportamento causale dell’evento appare esteriormente corretto o, comunque, comprensibile, il danno può esistere ugualmente; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.
Questi requisiti interagendo tra loro mostrano che il danno è certo, nel momento in cui la sottrazione patrimoniale si sia in tutti i suoi componenti verificata realmente (nel caso specifico allorquando la P.A. ha pagato il risarcimento), è attuale, cioè, quando esista realmente sia al tempo della proposizione della domanda che al tempo della conclusione, ed è concreto quando la perdita economico-patrimoniale non sia solamente presupposta ma si sia effettivamente tradotta in realtà (nel caso specifico, quando il pagamento è già avvenuto).
Non rileva, quindi, il danno meramente presunto, ovvero quello la cui effettività è fondata su pure supposizioni prive così di valenza probatoria, salvo nel caso in cui esse non si mostrino gravi, precise e corrispondenti. L’effettività del danno è una componente determinante per la decorrenza del termine quinquennale della prescrizione.
Dopo questa breve ma precisa disamina del danno erariale, possiamo concludere auspicando un maggior rispetto nei confronti dei componenti di un’equipe multidisciplinare, anche al fine di evitare pesanti ripercussioni economiche.
Carmelo Rinnone
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