Infortuni sul lavoro e malattia professionale: aggiornato l’importo dell’indennizzo per danno biologico

L’Inail ha comunicato i risultati della rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni erogate a titolo di assicurazione.

Come ogni anno, il ministero del Lavoro ha aggiornato l’importo dell’indennizzo da danno biologico in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale. La consueta rimodulazione è eseguita in base all’aumento del costo della vita e recepita dall’Inail, che con la circolare n. 14 ha recepito il Decreto ministeriale n. 60 del 25 marzo 2021, comunicando i risultati della rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni erogate a titolo di assicurazione.

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Tale rivalutazione corrisponde alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie, che tra il 2019 e 2020 risulta pari allo 0,5%. L’aggiornamento riguarda sia i ratei delle rendite sia gli indennizzi pagati una tantum e relativi a eventi lesivi verificatisi dal 1° luglio 2020. Inoltre la rivalutazione si aggiunge agli incrementi riconosciuti negli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico riferiti alla tabella vigente, approvata per il triennio 2019-2021.

Si ricorda che il danno biologico consiste nella quota di integrità fisica che si perde a causa di un evento lesivo e che viene risarcita dall’Inail tramite il pagamento di una somma, la cui entità si differenzia in base al grado di danno subito

, espresso in punti percentuali. La somma che si riceve sotto forma di indennizzo del danno biologico è esente dal pagamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche (Irpef).

Tale importo è erogato dall’Inail con le seguenti modalità seguenti:

  • In forma capitale, in un’unica soluzione, in caso di infortunio o malattie con invalidità pari o superiore al 6% e inferiori al 16%, quantificato anche in base all’età di chi ha subito il danno, a prescindere dal fatto che questo sia causato da un infortunio o da una malattia professionale;
  • In forma di rendita, quindi con prestazioni periodiche, in caso di infortuni o malattie con invalidità non inferiore al 16%, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale.

Redazione Nurse Times

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