Potranno quindi esercitare in Italia come infermieri (e tutte le altre professioni sanitarie) tutti i cittadini non comunitari in deroga fino al 31 dicembre 2021.
E gli altri obblighi e adempimenti, come ad esempio l’iscrizione al relativo ordine professionale?
Il testo era stato approvato dalla Camera dei deputati il 23 febbraio 2021 è stato trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 febbraio per la conversione in legge.
L’articolato è inserito nel decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
Il testo:
“Art. 13 ( Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione).
— 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.
Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2 -bis e 2 -ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonché presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purché impegnate nell’emergenza da COVID-19, per l’esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario è consentita, in deroga all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge”.
Redazione Nurse Times
Stando ai risultati di un nuovo studio pubblicato su Science Direct, le microplastiche potrebbero raggiungere anche…
L'Italia si trova di fronte a un'emergenza sanitaria senza precedenti, con una crescente carenza di…
Nel corso di un incontro che si è tenuto presso l’IRCCS Maugeri di Pavia è…
Un nuovo studio pubblicato su JAMA Oncology rivela l'efficacia di un innovativo test urinario nel…
Il potere terapeutico del digiuno contro il cancro. Parte in Italia "il primo studio al…
Roma, 19 aprile 2024 – LA FIALS ha rivolto un appello urgente al Ministro della…
Leave a Comment