Arriva all'attenzione della nostra Redazione la nota del collegio ipasvi di Roma del 19/05/2017 inviata, probabilmente, in risposta ad un quesito posto da qualche iscritto
Nella stessa a firma della presidente del collegio ipasvi di Roma, dott.ssa Ausilia Pullimeno, viene specificato quanto segue: “….omissis….per quanto attiene, invece, alle cure igieniche del malato, queste sono di competenza infermieristica e, come recita il profilo professionale, infermiere, nell’espletamento di tali attività, può senz’altro avvalersi dell’aiuto del personale di supporto”.
Nella nota viene anche richiamata la responsabilità degli infermieri in caso di mancanza di figure di supporto (Oss, ausiliari, ecc.) e che gli stessi devono sopperire “…omissis…a tale carenza svolgendo egli stesso le attività dirette alla cura del paziente”.
Tali affermazioni hanno generato un intenso dibattito nella comunità infermieristica con diversi punti di vista; sono in molti a puntare il dito contro una nota che produrrebbe una visione di professionista infermiere “TUTTOFARE”.
Responsabilità infermieristiche e demansionamento sono i due temi che sottendono la nota ipasvi di Roma.
Riportiamo alcuni importanti riferimenti normativi che individuano la figura dell’infermiere e la sua responsabilità.
La responsabilità dell’agire professionale poggia su tre fondamenta:
Ne consegue che l’Infermiere è quindi responsabile dell’Assistenza Infermieristica, identifica i bisogni e formula i relativi obiettivi. Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico.
Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto.
Nell’avvalersi del personale di supporto, essendo esso detentore delle facoltà decisionali in merito, ATTRIBUISCE i compiti previsti dal profilo o dettagliati nei piani di lavoro di quello specifico contesto operativo, rientranti nelle competenze di quell’operatore, che possono essere svolti in autonomia o in collaborazione.
L’Infermiere ha quindi la responsabilità giuridica dell’attribuzione, tale responsabilità si attiene alla decisione di avere assegnato ad altri un’azione prevista nel contesto della pianificazione dell’assistenza infermieristica e comprende la supervisione sullo svolgimento e sull’esito dell’azione stessa.
Il demansionamento infermieristico, diventata oramai una vera e propria piaga professionale, che porta non solo al depauperamento di risorse ma che incide sul decoro di una professione che non riesce ad incidere sui processi decisionali e politici di un sistema sanitario in continua evoluzione, a volte troppo medico centrico.
Quello che tantissimi colleghi denunciano sono le criticità nell’ambito delle prestazioni assistenziali derivanti, in particolare, dalle gravi carenze di figure di supporto; profili necessari per le prestazioni a valenza domestico – alberghiero evidentemente richieste per la tipologia delle prestazioni assistenziali previste.
Ciò determina la presa in carico delle prestazioni di pertinenza degli Operatori Socio Sanitari da parte degli Infermieri con conseguente impedimento degli stessi alle prestazioni professionali di stretta competenza e pertinenza.
L’assenza di figure di supporto ESPONE IL PERSONALE INFERMIERISTICO A DEMANSIONAMENTO sistematico, con conseguente svilimento del profilo professionale e depauperamento del patrimonio delle proprie competenze.
In particolare le aziende sanitarie dovrebbero:
Di seguito alcune sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansonanti con un richiamo a tutti gli organi istituzionali a rispondere per le proprie responsabilità.
sentenza n. 52/2016 del 9 febbraio u.s. il Giudice del Lavoro del Tribunale di Caltanissetta accerta e dichiara che i ricorrenti (infermieri) dal 2006 ad oggi, hanno svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle d’inquadramento e, per l’effetto condanna l’Azienda Sanitaria Provinciale N. 2 di Caltanissetta ad adibire i ricorrenti ai compiti previsti per la qualifica di inquadramento, al risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento delle spese della lite (VEDI).
A tal proposito richiamiamo anche gli articoli 47, 48, 49 e 51 del Codice deontologico vigente che potrebbe dirimere ogni dubbio, se interpretati a difesa della professione.
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale.
L’infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito.
L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale.
L’infermiere segnala al proprio Collegio professionale le situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che limitano la qualità delle cure e dell’assistenza o il decoro dell’esercizio professionale.
Giuseppe Papagni
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