Infermieri

Galles: primo paese europeo a definire i criteri per un’adeguata dotazione organica di infermieri

Il Galles sarà la prima Nazione europea a definire per legge i criteri per una adeguata dotazione organica del personale infermieristico

Il Galles sarà la prima Nazione europea a definire per legge i criteri per una adeguata dotazione organica del personale infermieristico

Come vi immaginate un mondo in cui è la legge a stabilire quale sia una dotazione organica infermieristica adeguata, ovvero un numero di infermieri sufficiente a garantire un’assistenza sicura e di qualità ai pazienti?

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Cosa pensereste se fosse un dirigente infermieristico della Asl o dell’Azienda Ospedaliera ad essere vincolato da questa legge a definire tale dotazione, sulla base di complessi parametri, ed avesse praticamente carta bianca, pur di raggiungere gli standard stabiliti dalla normativa?

Non ve lo immaginate, vero?

Ebbene, sappiate che questa utopia, a partire dall’Aprile 2018, diventerà realtà in Galles, prima Nazione europea ad implementare una regolamentazione del genere, attraverso il Nurse Staffing Levels Act, approvato nel 2016.

Mi sono preso la briga di esaminare per voi la normativa, che è succinta ma decisamente molto complessa e tecnica, per cui cercherò di esporla in modo accessibile anche ai non esperti di management infermieristico.

A tal proposito, allo stato attuale sono scettico sulla possibilità che una disciplina del genere, proprio per la sua complessa impostazione metodologica ed operativa, possa essere alla portata del nostro legislatore, che talvolta è sembrato gravemente distratto sulla materia sanitaria, come dimostra, ad esempio, il recente pasticcio sulle società scientifiche contenuto nella legge Gelli (vi rimando alle discussioni interpretative a tal riguardo, ancora molto accese).

Il Nurse Staffing Levels Act impegna tutti gli NHS Trusts del Galles ed i Local Boards, ovvero i consigli di amministrazione delle organizzazioni NHS presenti sul territorio, a calcolare livelli organici, ovvero di nurse staffing, appropriati a  soddisfare i ragionevoli requisiti di un’assistenza incentrata sui bisogni olistici della persona (“person centered care”), prendendo tutte le necessarie misure (“all reasonable steps”) per raggiungere o mantenere costanti tali livelli.

Le predette misure possono consistere in assunzioni svolte in modo attivo e con una appropriata tempistica, oppure in strategie di retention, ovvero di trattenimento, del personale già assunto, ovvero ancora nell’impiego di personale temporaneo, attraverso agenzie interinali (bank), fino ad arrivare – in casi estremi – alla chiusura temporanea di posti letto. 

La normativa si applica esclusivamente ai setting assistenziali acuti di medicina e chirurgia, ma può essere estesa anche ad altri contesti, in base a decisioni dei ministri gallesi competenti.

Nel calcolo dei livelli di personale, si considerano non solo gli infermieri iscritti presso il Registro, ma anche gli altri operatori sanitari (es. healthcare assistants, HCA) in grado di svolgere attività infermieristiche sotto supervisione o dietro delega di infermieri. Non solo invece inclusi gli studenti ed i ward manager o charge nurse, paragonabili al Coordinatore infermieristico.

Per quanto la responsabilità per le decisioni relative ai livelli di staffing gravi su tutto il Consiglio di amministrazione dei vari Trusts o Local Boards, un ruolo decisivo nella determinazione di tali dotazioni organiche è attribuito alla “persona designata”, che, dovendo comprendere la complessità della definizione dei livelli di nurse staffing in un contesto clinico, deve essere scelta tra persone di adeguata esperienza, come l’Executive Director of Nursing,  l’equivalente del nostro Dirigente infermieristico, che si avvarrà del supporto delle ward sister o dei nurse in charge per determinare i livelli di complessità assistenziali e le esigenze delle varie Unità operative.

Si è già scritto che queste esigenze devono tradursi poi in un calcolo del personale infermieristico adeguato a soddisfare ragionevoli requisiti di un’assistenza incentrata sulla persona, ovvero in quello che viene definito “required establishment”, traducibile letteralmente come “determinazione richiesta”.

La normativa chiarisce, in concreto, cosa intenda con tale concetto.

Uno spazio molto importante del Nurse Staffing Levels Act è infatti dedicato ai metodi di calcolo del personale infermieristico, che si dovranno basare su una complessa triangolazione, facilitata dall’impiego di appositi strumenti, anche informatici, a loro volta basati su evidenze scientifiche (evidence based workforce planning tool).

Il calcolo deve, in buon sostanza, fondarsi su tre elementi che tra di loro coesistono e non sono in rapporto gerarchico, ovvero:

  • l’acuità dei pazienti;
  • gli indicatori di qualità;
  • il giudizio professionale.

Ampio rilievo è dato a quest’ultimo parametro, nel quale, a sua volta, confluiscono molte valutazioni, come quelle inerenti agli skills, ovvero le competenze, degli infermieri permanenti a disposizione, il livello di assistenza erogato dagli agency nurses (gli infermieri interinali) o dagli healthcare assistants ed il loro impatto sugli outcomes di cura, oppure il turnover o la complessità dei pazienti, anche in relazione a fattori come, ad esempio, ritardi cognitivi (learning disabilities).

La persona designata, ovvero il Dirigente infermieristico incaricato, dovrà inoltre servirsi, nello svolgere la suddetta triangolazione, anche delle statistiche inerenti alle cadute dei pazienti, alle lesioni da pressione, nonché agli errori nella somministrazione dei farmaci e di ogni altro indicatore utile, come, per esempio, i feedback dei pazienti, il benessere dello staff, i casi di mancata risposta a casi di deterioramento dei pazienti, che poi siano sfociati in un ricovero in Terapia intensiva o nella morte del paziente stesso.

Una volta giunti alla determinazione del personale infermieristico secondo queste complesse metodologie, il numero stesso deve poi essere incrementato (“uplift”) del 26,9%, in modo da essere in grado di sopperire anche ad assenze e malattie, oppure maternità.

Considerata l’estrema variabilità di questo calcolo, esso deve essere aggiornato ogni sei mesi, oppure quando sopraggiungano mutate esigenze o si modifichi la complessità dei setting assistenziali.

Ogni calcolo e pianificazione del numero degli infermieri deve infine essere reso pubblico e comunicato ai pazienti nelle informative ufficiali del Trust.

Il Nurse Staffing Levels Act costituisce, in buona sostanza, uno sforzo legislativo di livello qualitativamente molto elevato, con lo scopo di programmare e pianificare dotazioni infermieristiche adeguate a soddisfare i bisogni olistici di assistenza delle persona; tuttavia, la sua futura introduzione non è stata salutata da un coro unanime di approvazione.

Il Consiglio di amministrazione dell’NHS gallese, infatti, ha espresso la propria contrarietà ad una normativa che non contempla il rapporto di un infermiere ogni sette pazienti, considerato ideale per fornire una assistenza sicura e qualitativamente elevata ai pazienti; mentre alcuni suoi managers hanno osservato che non sarà una legge a permettere di risolvere le croniche carenze di personale infermieristico della piccola Nazione del Regno Unito.

Né sono previste sanzioni, nel caso in cui le complesse metodologie di calcolo non vengano implementate, oppure seguano modelli di pianificazione inadeguati e risultino quindi fallimentari.

In ogni caso, è stata riconosciuta la validità dell’impegno del legislatore di fornire una guida che incentivi un cambiamento positivo nella pianificazione delle risorse di personale infermieristico necessarie, in modo tale da individuare in modo sistematico i gaps e da favorire il benessere degli organici già impiegati nei vari Trusts, attraverso strumenti e metodi affidati alla gestione e controllo – va sottolineato – dei soli infermieri.

 

Luigi D’Onofrio

 

Allegato:

Nurse Staffing Levels (Wales) Act 2016

 

 

 

 

Redazione Nurse Times

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