Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite costituisce un principio costituzionale, sancito dall’art. 36, comma terzo della Costituzione Italiana, che ne prescrive l’irrinunciabilità: “Il lavoratore – afferma questo atto normativo fondamentale – ha diritto … a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. Il Codice Civile, all’art. 2109 stabilisce che: “Il prestatore di lavoro ha … anche diritto … ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità”.
Numerosi sono stati i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale ha interpretato il disposto derivante dall’art. 2109 del c.c., come di seguito rappresentato:
La disciplina dell’orario di lavoro, così come delle ferie, è oggi contenuta nell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, (come modificato dal D.Lgs. n. 213/2004), successivamente al quale è stata emanata la Circolare del Ministero del Lavoro n. 8 del 3 marzo 2005. Il Decreto rappresenta l’attuazione alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, i cui principi sono stati poi trasposti nella direttiva n. 2003/88/CE.
Considerata l’immediata e diretta derivazione dei principi nazionali in materia rispetto a quelli comunitari, è importante sottolineare come, in ambito comunitario, il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce “principio particolarmente importante del diritto sociale comunitario, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva stessa”.
Il riposo annuale costituisce, altresì, diritto sociale fondamentale del lavoratore, sancito nella Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, che, all’articolo 31.2, ha affermato il diritto di “ogni lavoratore” a ferie annuali retribuite.
L’istituto delle ferie e le relative modalità di fruizione, come abbiamo visto sopra, sono regolmentati dall’art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale dispone: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione
(comma 1). Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro (comma 2)”.In seguito a quanto sopra evidenziato appare chiaro che il diritto alla fruizione delle ferie è imposto da norme imperative, anche di rilievo costituzionale, le quali sono finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del lavoratore. Questo, in quanto, lo scopo della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire:
Abbiamo visto, quindi, come le ferie, nel nostro ordinamento assumino un ruolo molto importante e, pertanto, è necessario ricordarsi che questo istituto deve essere concesso, nel rispetto delle esigenze organizzative ma, comunque, SEMPRE in accordo con il lavoratore proprio per un discorso di tutela della salute, aspetto questo di estrema rilevanza per il nostro regolamento costituzionale.
Autore: Carmelo Rinnone
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