Enpapi, le ultime news

Ecco le comunicazioni provenienti dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

PROSSIMI INCONTRI (di Mario Schiavon)

Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle Università. Di seguito il prossimo incontro: • Incontro organizzato dall’OPI di Lecce “Lo sviluppo della libera professione infermieristica”, che si terrà il 3 maggio 2018, dalle ore 08.00 alle ore 14.00, presso la Sala Convegni dell’Hotel Le Sirenè, Litoranea Gallipoli – Santa Maria di Leuca.

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FIRMATA LA CONVENZIONE INPS/ENPAPI SUL CUMULO PREVIDENZIALE (di Mario Schiavon)

A seguito dell’approvazione all’unanimità da parte dei Presidenti delle Casse di Previdenza dello schema di convenzione modificato in accordo con l’INPS sulle pensioni in cumulo nel corso dell’Assemblea dell’ADEPP tenutasi lo scorso 28 marzo, l’ENPAPI ha sottoscritto la convenzione con l’INPS, attraverso la quale gli iscritti avranno la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi assicurativi maturati presso le due gestioni.

L’art. 1, comma 195, della Legge n. 232 del 2016 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti di cui alla Legge n. 228 del 2012, ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti, anche nei confronti degli iscritti agli Enti di Previdenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, quale l’ENPAPI, non già titolari di pensione diretta a carico di una delle gestioni di cui all’art. 1, comma 239, della Legge n. 228 del 2012, ancorché abbiano maturato i requisiti per il diritto autonomo al trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni.

Il lavoro svolto negli ultimi mesi, anche in ambito Adepp, per il raggiungimento dell’accordo con l’INPS, è stato lungo ed impegnativo vista la rilevanza del tema in questione ma la conclusione dell’iter siglata con la sottoscrizione della convenzione è il segno dell’ottimo operato posto in essere da parte dell’Ente e della volontà di ricercare e perseguire quelle azioni atte al miglioramento e alla continuità delle prestazioni previdenziali. Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione dedicata sul sito www.enpapi.it.

CIRCOLARE INPS 45/2018 – CONTRIBUZIONE INDEBITAMENTE VERSATA ALLA GESTIONE SEPARATA (di Marco Bernardini)

Con l’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un Ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’Ente titolare della contribuzione delle somme incassate. La ratio della norma è stata quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:

  • il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un Ente diverso da quello legittimato a riceverlo; • la natura del contributo deve essere previdenziale;
  • il contributo deve essere certo;
  • deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.

La previsione letterale dell’articolo 116, comma 20, della richiamata Legge, nel fare riferimento alla contribuzione versata ad un Ente previdenziale pubblico, sembrava escludere dal campo di applicazione della norma i versamenti effettuati nei confronti degli Enti previdenziali privatizzati ai sensi dei Decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96.

La giurisprudenza di Cassazione ha avuto modo di affermare in più casi che, ai fini dell’applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di Ente pubblico o privato sia assolutamente irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell’attività esercitata che, nella specie, è l’assicurazione obbligatoria.

Sulla stessa linea, la sentenza del Consiglio di Stato n. 6014 del 28 novembre 2012 ha avuto modo di affermare, con specifico riferimento alle Casse previdenziali private, che la privatizzazione degli Enti previdenziali ha riguardato il solo regime della loro personalità giuridica, ma non l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione, tenendo così fermo il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale svolta dagli stessi.

Nell’ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni, rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata, si è ritenuto che tutti gli Enti, i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000.

Ne consegue che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati. L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS potrà essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.

Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale.

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – NUMERO DI MATRICOLA E DATI NECESSARI AL COMMITTENTE (di Sandro Tranquilli)

Si informa che i collaboratori, anche non abituali, iscritti alla Gestione Separata possono comunicare al proprio committente l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione ad ENPAPI. Si precisa in ogni caso che il numero di matricola assegnato all’iscritto dall’Ente non è necessario al Committente né ai fini dell’utilizzo del software DARC, né ai fini del pagamento del compenso spettante; pertanto, i Committenti potranno erogare le remunerazioni trattenendo dal compenso lordo la quota a carico del collaboratore, elaborare le denunce e trasmetterle all’Ente. I dati che il collaboratore deve necessariamente comunicare al Committente per consentirgli di effettuare la denuncia dei compensi sono:

  1. i propri dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza);
  2. la propria situazione previdenziale per consentire al Committente l’individuazione dell’aliquota corretta da applicare. Si ricorda infatti che in Gestione Separata sono previste due differenti aliquote contributive: l’aliquota piena – nel 2018 pari al 33,72% – qualora il collaboratore non abbia altra copertura previdenziale e l’aliquota ridotta – nel 2018 pari al 24% – qualora il collaboratore sia assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o sia titolare di trattamento pensionistico.

INDENNITÀ DI MALATTIA (di Sandro Tranquilli)

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni. L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN.

La prestazione può essere altresì erogata in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento. In ogni caso non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi. Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, benché svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.

L’indennità si calcola, applicando le percentuali, di seguito indicate, all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data in cui ha avuto inizio l’evento. L’indennità giornaliera è pari al:

  • 8% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo fino a quattro mesi;
  • 12% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;
  • 16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.

Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%. E’ causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda. Nel corso dell’anno 2018 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per malattia. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2018.

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