Ci scrivono davvero in tanti, quotidianamente, raccontandoci di situazioni a dir poco assurde e inspiegabili. Dove gli infermieri sono praticamente costretti a fare di tutto e a subire di tutto, pur di lavorare. E pur di non rischiare il licenziamento, vista l’estrema precarietà lavorativa che ancora oggi regna sovrana (fatta di cooperative, di ‘finte’ partite iva e di contratti a termine).
Ci chiedono ‘come si fa’ a segnalare il demansionamento, a denunciarlo e soprattutto quali ‘prove’ sono necessarie per dimostrarlo; stanchi di erogare un’assistenza di bassa qualità, di essere utilizzati come manovali e di assistere, impotenti, alla distruzione della propria professione.
Ebbene, cari colleghi… Non c’è bisogno di prove: non è necessario raccogliere foto, video, testimonianze o qualsivoglia materiale tangibile e inconfutabile. Una nuova e recente sentenza in merito al danno da demansionamento, infatti, si è proposta di fare nuova luce sulla questione “dequalificazione professionale” e, soprattutto, di spingere molti più lavoratori a denunciare i soprusi e lo sfruttamento subiti.
Trattasi della sentenza n. 22288/2017 della Cassazione (sezione Lavoro), con cui la Suprema Corte ha fornito delle precisazioni molto importanti in merito alla “prova” che è necessario produrre per dimostrare tale danno: nessuna. Bastano delle cosiddette “presunzioni semplici”. Ovvero “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato” (art. 2727 c.c.).
Delle “deduzioni”, in pratica, che il magistrato compie per formare il proprio convincimento in ordine a fatti non provati. Per giungere all’accertamento del fatto, quindi, il giudice non valuta delle vere e proprie prove, ma arriva alle sue conclusioni grazie a un ragionamento. Che può essere smontato solo da prove contrarie!
Perciò, quando non è possibile dimostrare il danno da demansionamento per mezzo di prove documentali e testimoniali, secondo la recente pronuncia della Cassazione è, di fatto, ammesso che il Giudice possa trarre la suddetta prova anche da presunzioni semplici.
Facendo un esempio piuttosto semplice: non sono presenti OSS per far fronte alle necessità domestico alberghiere degli assistiti? Denunciandolo, per il giudice sarà pressoché ovvio che in loro assenza siano i professionisti infermieri (responsabili dell’assistenza generale infermieristica) a dover compensare tale carenza. Chi altro, se no? I medici, forse…?
Il lavoratore, quindi, potrà agire contro lo sfruttamento anche nel caso in cui non possa fornire delle prove concrete! Concludendo: se si è sfruttati, demansionati e sviliti professionalmente, bisogna solo trovare la forza di denunciare! Non ci sono più scuse!
Alessio Biondino
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