Coronavirus, validità dei test antigenici rapidi per definire la positività: firmata la circolare del ministero

Il testo li equipara ai tamponi molecolari ai fini del rilevamento statistico dei casi di Covid-19.

Nel solco delle indicazioni europee il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza (foto), ha firmato la circolare che riconosce la validità dei tamponi rapidi di ultima generazione nella definizione dei casi di positività al coronavirus.

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La circolare “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing” prevede l’obbligo di tracciabilità di tutti i test nei sistemi informativi regionali: “Gli esiti dei test antigenici rapidi o dei test Rt-Pcr, anche se effettuati da laboratori, strutture e professionisti privati accreditati dalle Regioni – si legge – devono essere inseriti nel sistema informativo regionale di riferimento”.

La circolare raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi con requisiti minimi di performance: 80% di sensibilità e 97% di specificità. Questi test antigenici, si rileva, sembrano mostrare risultati “sovrapponibili” ai saggi di Rt-Pcr (test molecolari), specie se utilizzati entro la prima settimana di infezione e, sulla base dei dati al momento disponibili, risultano essere “una valida alternativa alla Rt-Pcr”. Inoltre, “qualora le condizioni cliniche del paziente mostrino delle discordanze con il test di ultima generazione la Rt-Pcr, rimane comunque il gold standard per la conferma di Covid-19”.

Se la capacità di Rt-Pcr è limitata o se è necessario adottare con estrema rapidità misure di sanità pubblica, rileva la circolare, “può essere considerato l’uso dei test antigenici rapidi in individui con sintomi compatibili con Covid-19 nei seguenti contesti: situazioni ad alta prevalenza, per testare i casi possibili/probabili; focolai confermati tramite Rt-Pcr, per testare i contatti sintomatici, facilitare l’individuazione precoce di ulteriori casi nell’ambito del tracciamento dei contatti e dell’indagine sui focolai; comunità chiuse (carceri, centri di accoglienza, etc.) e ambienti di lavoro per testare le persone sintomatiche quando sia già stato confermato un caso con Rt-Pcr; in contesti sanitari e socioassistenziali/sociosanitari, o per il triage di pazienti/residenti sintomatici al momento dell’accesso alla struttura o per la diagnosi precoce in operatori sintomatici”.

Chiarisca ancora la circolare: “I tempi di lettura dell’esame sono brevi, ma la sensibilità e specificità dei test di prima e seconda generazione tendono ad essere inferiori a quelli del test molecolare e variano  sensibilmente in funzione del momento di prelievo del campione. Nei casi in cui saggi antigenici rapidi di ultima generazione o test molecolare in RT-PCR non siano disponibile, o i tempi di risposta siano eccessivi, precludendone l’utilità clinica e/o di salute pubblica, si  raccomanda il ricorso a test antigenici rapidi che abbiano i seguenti requisiti minimi di performance: =80% di sensibilità e =97% di specificità”.

Inoltre: “Il test antigenico rapido (preferibilmente test antigenici a lettura fluorescente o ancor meglio test basati su immunofluorescenza con lettura in microfluidica) va eseguito il più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni dall’insorgenza dei sintomi. In caso di eventuale risultato negativo il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR o con un secondo test antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni. Anche a seguito di un primo risultato negativo e in attesa del secondo test, restano tuttavia valide le misure previste per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”.

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