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Coronavirus, nuova stretta per gli arrivi in Italia dai Paesi Ue

Da domani al 31 gennaio non sarà più sufficiente il solo Green Pass: servirà anche un tampone negativo in partenza. Quarantena di cinque giorni (oltre al test negativo) per i non vaccinati. Stesse norme per chi proviene dai Paesi extra Ue. L’Unione Europea non ci sta e chiede spiegazioni.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi in Italia dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di cinque giorni. Sono prorogate, inoltre, le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire da domani, 16 dicembre, e fino al 31 gennaio.

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Le nuove misure per gli arrivi dall’Ue – L’ingresso nel territorio nazionale per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti, in uno o più Stati o territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20 al Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) è consentito alle seguenti condizioni:

– presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, del Passenger Locator Form in formato digitale mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata;
– presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli, di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione equipollente;
– presentazione al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle quarantotto ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale.

In caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui al comma 2, lettera b), fermo restando l’obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico previsto dal comma 2, lettera c), si applica la misura dell’isolamento fiduciario per cinque giorni presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.

Le misure per i Paesi exra Ue

– I viaggiatori in arrivo dai Paesi dell’elenco D (Argentina, Australia, Bahrain, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d’America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay; Taiwan, Regione amministrative speciali di Hong Kong e Macao) dovranno:

– compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale – prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore e può essere presentata indifferentemente in modalità digitale o cartacea
 – presentare contestualmente al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli la Certificazione verde Covid-19, o certificato equivalente, che attesti il completamento del ciclo vaccinale. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, in Canada, Giappone e Stati Uniti d’America, possono, altresì, esibire la Certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione ovvero la certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti attestante l’avvenuta guarigione. Tali certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo.
 – presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposto, nelle settantadue ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero a un test antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, nelle ventiquattro ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale. Il termine del test molecolare è ridotto a quarantotto ore per gli ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
 
Anche in questo caso per i non vaccinati o non guariti, anche se negativi al tampone, scatta la quarenatena obbligatoria di cinque giorni.

La reazione dell’Ue«Quando gli Stati membri introducono condizioni aggiuntive o rendono le norme più severe, come nel caso dell’Italia e forse del Portogallo, questa scelta deve essere giustificata sulla base della situazione reale -. ha commentato Vera Jourova, vicepresidente della Commissione Ue –. Immagino che se ne parlerà al Consiglio europeo di giovedì, perché queste decisioni individuali degli Stati minano la fiducia delle persone sul fatto che le condizioni siano uguali ovunque in Ue».

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