Compatibilità e incompatibilità per la fruizione del congedo Covid-19

I chiarimenti dell’INPS

Le provvidenze del Cura Italia

Abbiamo sottolineato la singolare tecnica legislativa utilizzata nel D.L. n. 18/2020 che all’art. 25 regola i congedi e le indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico rinviando a quelli contemplati per il settore privato dall’art. 23.

Qui viene in particolare riconosciuto il “congedo Covid-19” per i figli di età non superiore ai 12 anni, con indennità pari al 50% della retribuzione; limite che non si applica in riferimento ai figli con disabilità grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

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I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, qualora nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.

Ai lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è riconosciuto il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni, in alternativa al congedo e nel limite massimo di 1.000 euro. Il bonus è erogato dall’Inps mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche.

L’Inps è intervenuto su queste novità col Messaggio n. 1281 del 20 marzo con cui ha fornito le prime informazioni su congedi parentali, permessi ex L. n. 104/1992, bonus baby-sitting a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, rinviando le istruzioni operative e procedurali ad apposita circolare illustrativa. Circolare che è la n. 45 del 25 marzo 2020 e che fornisce le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo e di permessi introdotti dagli artt. 23 e 24, D.L. n. 18/2020, relative ai genitori dipendenti del settore privato, a quelli dipendenti del settore pubblico, degli iscritti alla gestione separata degli autonomi iscritti all’Inps.

Il congedo Covid-19. La premessa

Nel nuovo Messaggio, premette l’Inps che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi ma non negli stessi giorni nel limite complessivo di 15 giorni che è riferito al nucleo familiare e non al numero dei figli; la relativa fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. 

Distingue poi le condizioni:

– i lavoratori che non abbiano fruito del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa possono presentare domanda di congedo Covid-19 riferita a periodi a partire dal 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
– durante il periodo di sospensione il congedo può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, alternandolo con attività lavorativa o con altre tipologie di permesso o congedo (ferie, congedo parentale, permesso ex L. n. 104/1992);
– il nucleo familiare del genitore richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica nel periodo di fruizione del congedo, per cui i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione anche qualora risultino in due stati di famiglia distinti.

Le situazioni di incompatibilità

Già si è detto che il congedo Covid-19 non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori. La relativa fruizione è inoltre incompatibile con la richiesta del bonus per i servizi di baby-sitting di cui all’art. 23, D.L. n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Il congedo non può inoltre essere fruito se l’altro  genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo. Spetta invece anche se l’altro genitore sta a casa ma in regime di smart working.

Relativamente agli strumenti a sostegno del reddito, la fruizione del congedo è incompatibile con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore di CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata. Non nel caso in cui il trattamento di integrazione salariale sia stato disposto per riduzione di orario di lavoro, in cui l’altro genitore è ammesso alla fruizione del congedo.

Il genitore lavoratore destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale può, nel periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro e in questo caso può optare di fruire del congedo Covid-19. I due trattamenti economici non sono tra loro cumulabili.

Le situazioni di compatibilità

Il congedo Covid-19 può essere fruito nel caso di malattia di uno dei genitori in quanto “la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio”. Inoltre è possibile fruire del congedo di maternità/paternità nel caso in cui ci siano figli ulteriori a quello per cui si fruisce del congedo, purchè comunque aventi a loro volta i requisiti perché i genitori abbiano diritto al congedo.

La fruizione è anche compatibile con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli, ed è anche compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Così nel caso di aspettativa non retribuita e qualora il lavoratore sia collocato in part-time.

Vi è infine l’ipotesi regolata dal comma 5 dell’art. 23, che riconosce ai genitori la possibilità di cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 con i permessi di cui all’art. 33, commi 3 e 6, L. n. 104/1992, compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’art. 24, anche se fruiti per lo stesso figlio.

Anche è possibile cumulare nell’arco dello stesso mese il congedo Covid-19 col prolungamento del congedo parentale di cui all’art. 33, D.Lgs. n. 151/2001 e col congedo straordinario di cui al successivo art. 42, comma 5, anche fruito per lo stesso figlio.

Redazione Nurse Times

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