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CCNL medici 2019-2021: l’intramoenia, l’attività medica extralavorativa e l’indennità di esclusività

Nel tessuto normativo italiano, la Legge 189 del 2012, meglio conosciuta come la legge sull’Intramoenia, ha portato importanti cambiamenti nel panorama della sanità nazionale.

Questa legge, con l’obiettivo di promuovere un più alto livello di tutela della salute, ha delineato un quadro normativo dettagliato per la libera professione intramuraria, comunemente denominata “intramoenia”o A.L.P.I. (attività libero professionale intramuraria).

L’intramoenia si riferisce alle prestazioni mediche erogate al di fuori degli orari lavorativi standard, consentendo ai medici ospedalieri di utilizzare le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale per fornire servizi ai pazienti, a fronte del pagamento di una tariffa.

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Una delle disposizioni chiave della Legge 189 ha prorogato la realizzazione delle strutture necessarie per l’attività libero professionale intramuraria, fornendo alle Regioni il compito di valutare gli spazi disponibili (entro il 31 dicembre 2012) e di adottare un programma sperimentale nel caso non fossero disponibili spazi dedicati. Questo avrebbe permesso agli studi professionali privati di svolgere l’Intramoenia, previo accordo con l’azienda sanitaria di riferimento.

Inoltre, la legge ha sottolineato l’importanza di un’infrastruttura telematica, per gestire prenotazioni, orari dei medici, dettagli delle prestazioni e i relativi pagamenti. Tale sistema avrebbe dovuto anche collegarsi al fascicolo sanitario elettronico, migliorando la gestione dei dati e delle informazioni mediche.

Un altro punto focale riguardava la tracciabilità dei pagamenti: la legge stabiliva che le prestazioni dovessero essere pagate direttamente alle strutture coinvolte attraverso mezzi di pagamento che garantivano una tracciabilità totale dei flussi finanziari.

Sebbene la legge prevedesse una temporanea prosecuzione delle attività presso gli studi professionali già autorizzati, essa enfatizzava la necessità di un rapido adeguamento, evidenziando una scadenza entro il 30 aprile 2013 per l’implementazione di strumentazioni e sistemi adeguati.

In sintesi, la Legge 189 del 2012 ha cercato di regolamentare e facilitare le prestazioni mediche extralavorative, consentendo ai pazienti la libertà di scegliere il medico per determinate prestazioni e garantendo al contempo un sistema efficiente di gestione e tracciabilità delle attività svolte.

L’attività extramoenia per i medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Si riferisce a prestazioni o servizi medici erogati al di fuori delle strutture e degli orari di lavoro ufficiali previsti dal contratto di impiego con il SSN. Queste prestazioni vengono svolte privatamente o in strutture esterne, non facenti parte dell’ambito ufficiale del SSN.

Questi servizi extra-Servizio Sanitario Nazionale possono essere erogati in studi medici privati, ambulatori o strutture sanitarie non direttamente connesse con l’ente pubblico.

Le prestazioni extramoenia consentono ai medici di offrire cure mediche o servizi specialistici al di fuori delle loro responsabilità istituzionali e orari ufficiali.

Questa pratica non è regolamentata da una legge specifica, ma è in genere permessa a condizione che non interferisca con gli obblighi contrattuali e le prestazioni stabilite nel rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale.

L’attività extramoenia è solitamente gestita in base agli accordi e alle disposizioni contrattuali tra il medico e l’istituzione sanitaria pubblica a cui è affiliato.

Per le prestazioni mediche extramoenia, non c’è un limite specifico stabilito per le tariffe che i medici possono praticare. Tuttavia, il medico è tenuto a rispettare le tariffe professionali raccomandate dalle associazioni mediche o a stabilire tariffe equilibrate e trasparenti.

Nel caso delle prestazioni extramoenia, solitamente i medici non sono tenuti a versare una quota della loro prestazione all’azienda sanitaria in cui lavorano. Tuttavia, potrebbero esserci casi in cui il medico deve compensare l’azienda sanitaria in base a specifici accordi o linee guida contrattuali.

L’indennità di esclusività per i dirigenti medici e veterinari

Dal punto di vista contrattuale ci sono state ricadute sulla parte economica nei confronti dei medici dipendenti delle strutture pubbliche.

L’importo dell’indennità di esclusività di rapporto dei dirigenti medici può variare a seconda della posizione, dell’esperienza, e del contratto di lavoro specifico. In generale, l’indennità di esclusività è finalizzata a compensare il divieto imposto ai dirigenti medici di svolgere altre attività lavorative o professionali al di fuori del loro ruolo nel Servizio Sanitario Nazionale. Questa indennità è solitamente regolata da contratti collettivi nazionali o accordi locali tra le parti coinvolte, ma non c’è un importo fisso, poiché può variare notevolmente a seconda delle negoziazioni sindacali, delle specifiche responsabilità e delle circostanze lavorative individuali.

Con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46) l’articolo 407 ha incrementato l’esclusività di rapporto del 27%.

La proiezione del sindacato ANAAO – ASSOMED

Queste indennità sono state confermate successivamente nel nuovo CCNL 2019 – 2021 per la dirigenza medica e veterinaria firmato il 28 Settembre 2023 da parte di tutte le sigle sindacali

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