Ccnl del comparto sanità: firmano di nuovo tutti i sindacati, tranne quelli degli infermieri (Nursing Up e Nursind)

Dopo il placet della Corte dei Conti, arriva la convocazione dell’Aran. Ecco il testo definitivo e gli aumenti tabellari.

Dopo nove anni arriva il nuovo Contratto del comparto sanità. Oggi i sindacati sono stati infatti convocati dall’Aran per apporre nuovamente la loro firma sul testo che ha avuto nei giorni scorsi il placet della

Corte dei Conti. Hanno firmato Cgil, Cisl, Uil, Fials, Fsi e Confsal. Non hanno firmato i due sindacati infermieristici Nursing Up e Nursind.

Le formalità si chiudono quindi qui: il contratto per gli anni 2016-2018, che interessa tutti dipendenti del Ssn (con l’esclusione della dirigenza medica e sanitaria, il cui contratto appare ancora in alto mare) è ora operativo. Il contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

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Confermata l’istituzione di una Commissione paritetica per la revisione del sistema di classificazione professionaleche dovrà chiudere i suoi lavori e fornire le proprie soluzioni ai sindacati e alla parte pubblica entro il prossimo mese di luglio, con i seguenti compiti:

a) individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;

b) effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificità professionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;

c) effettuare una analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;

d) rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;

e) verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’evoluzione normativa e del riordino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento all’istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie di cui all’art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali:
– Area delle professioni sanitarie
– Area delle professioni socio-sanitarie
– Area di amministrazione dei fattori produttivi
– Area tecnico-ambientale

f) delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classificazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato all’orientamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;

g) individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccorritori);

h) valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione all’evoluzione dei modelli di classificazione professionale.

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di 7 ore e 12 minuti e di 6 ore. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche.

Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito dall’art. 6 del Ccnl del 31 luglio 2009, è incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella tabella A con le decorrenze ivi previste.

Gli importi annui dei trattamenti economici tabellari delle posizioni iniziali e di sviluppo delle diverse categorie risultanti dall’applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e con le decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

A decorrere dal 1/5/2018, l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nel trattamento economico di cui al comma 2, come indicato nell’allegata tabella C.

Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui all’art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) sul personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus 80 euro), nonché del maggiore impatto sui livelli retributivi più bassi delle misure di contenimento della dinamica retributiva, è riconosciuto al personale individuato nell’allegata tabella D un elemento perequativo una tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nella medesima tabella D, per nove mensilità, per il solo periodo 1/4/2018 – 31/12/2018 in relazione al servizio prestato in detto periodo.

Fonte: www.quotidianosanita.it

 

Redazione Nurse Times

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