Normative

Aggressioni al personale sanitario e socio-sanitario: ok della Camera al Ddl

Tra le modifche alla versione iniziale spicca la soppressione dell’obbligo di costituirsi parte civile per le Asl. Previste l’isituzione di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza e l’estensione dell’aggravio di pena per lesioni gravi o gravissime.

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Il Disegno di legge recante disposizioni per la tutela della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, già licenziato dal Senato il 25 settembre 2019, è stato approvato dall’Assemblea della Camera con voto unanime. Ampiamente modificato rispetto alla versione iniziale, ora tornerà in terza lettura a Palazzo Madama. Vediamo cosa prevedono gli articoli di cui è composto.

Articolo 2 – Dopo la definizione dell’ambito di applicazione all’art. 1, si prevede l’istituzione presso il ministero della Salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, che per la sua metà dovrà essere costituito da donne. La composizione dell’organismo deve comprendere la presenza di: rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; rappresentanti delle Regioni; un rappresentante dell’Agenas; rappresentanti dei ministeri dell’Interno, della Difesa, della Giustizia e del Lavoro; rappresentanti degli ordini professionali interessati; rappresentanti delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti; un rappresentante dell’Inail.

L’Osservatorio avrà il compito di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all’entità e alla frequenza del fenomeno, nonché alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell’ambiente di lavoro. Tali dati sono acquisiti con il supporto dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, istituito presso l’Agenas, e degli ordini professionali. Inoltre avrà il compito di monitorare gli eventi che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia. Il ministro della Salute dovrà trasmette annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sull’attività svolta dall’Osservatorio.

Articolo 3 – E’ rimessa al ministro della Salute la promozione di iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, utilizzando le risorse disponibili a la legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale.

Articolo 4 – Intervenendo sull’art. 583 quater del Codice penale, che prevede pene aggravate per le lesioni gravi o gravissime (reclusione da 4 a 10 anni per le prime e da 8 a 16 anni per le seconde), si stabilisce che tali pene siano applicate in caso di lesioni in danno a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività.

Articolo 5 – Tra le circostanze aggravanti comuni del reato, si prevede l’avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività, a prescindere dalla natura pubblica o privata della struttura presso la quale operano.

Articolo 6 – Si stabilisce che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante consistente nell’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Soppresso l’articolo 7 – Tale norma prevedeva l’obbligo per aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni.

Articolo 8 – Al fine di prevenire episodi di aggressione e di violenza, si stabilisce che le strutture presso cui opera il personale prevedano misure volte a inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia per garantire interventi tempestivi.

Articolo 9 – Allo scopo di sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza si i istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari. Questa sarà celebrata annualmente in una data da definire con decreto del ministro della Salute, di concerto con i ministri dell’Istruzione.

Articolo 10 – Si prevede, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.

Tra le principali novità del Ddl figura la soppressione dell’obbligo di costituirsi parte civile per aziende sanitarie, pubbliche amministrazioni, strutture e servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, inizialmente previsto dall’articolo 7.

Una modifica così spiegata in Aula dal relatore per la Commissione Giustizia, Michele Bordo: “La volontà politica permane, anche se ci siamo resi conto che prevedere un obbligo di costituzione di parte civile per le aziende, sia pubbliche che private, obiettivamente sarebbe stata una forzatura incompatibile, o difficilmente compatibile con quanto previsto in materia dal nostro ordinamento. Siccome con questa legge noi intendiamo tutelare sia gli operatori sanitari pubblici che quelli privati, non ci è sembrato giusto prevedere un obbligo differente a seconda che l’operatore sia un dipendente della struttura pubblica piuttosto che un dipendente privato”.

Redazione Nurse Times

 

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