San Marino, si avvicina la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo

Approvata la relativa istanza. Per il via libera definitivo si attende il completamento dell’iter parlamentare.

A San Marino è vicina la legalizzazione della cannabis a scopo ricreativo, dopo quella della cannabis medica, datata 2016. La relativa istanza è infatti passata e, se l’iter parlamentare sarà completato, arriverà il via libera definitivo.

Nelle considerazioni preliminari si evidenzia come la Repubblica di San Marino sia uno degli Stati più proibizionisti e come il consumo di cannabis risulti, stando a recenti studi, molto meno dannoso rispetto a quello di alcol e tabacco, oltre a creare meno dipendenza. Si è inoltre sottolineato, sempre dati alla mano, che l’uso di cannabis non è propedeutico al consumo di droghe pesanti e che, nei paesi in cui è stata legalizzata, non risultano aumentati il consumo tra i giovani e gli incidenti stradali.

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Altro aspetto da tenere in considerazione è quello economico: i firmatari vedono nella legalizzazione un’opportunità in termini di imposte, occupazione e turismo. Nel testo, infatti, si parla di negozi da destinare alla vendita e dell’apertura di locali sul modello dei coffee shop olandesi. L’istanza si sofferma anche sulla questione dei limiti massimiper quanto riguarda, ad esempio, la quantità per uso personale o per l’auto-produzione, e si appella al legislatore per stabilire o eventualmente modificare le soglie.

Scendendo nei dettagli, l’istanza approvata in queste ore chiede di permettere:

1) Il possesso per uso personale, fino a una quantità massima da stabilire (orientativamente 30 grammi, prevedendo eventualmente diversi limiti per residenti e non residenti in Repubblica), di derivati della cannabis a ogni individuo maggiorenne (con “derivati della cannabis” si intende, qui e in seguito, infiorescenze della pianta della cannabis, resine ed estratti di ogni tipo prodotti a partire dalla pianta della cannabis, prodotti edibili contenenti infiorescenze, estratti e/o resine della cannabis, e-liquid contenenti cannabinoidi non sintetici).

2) Il consumo, a ogni individuo maggiorenne, di derivati della cannabis in ogni luogo non pubblico o non aperto al pubblico nel quale non vi sia presenza di minori, di donne incinte o di chiunque faccia espressa richiesta di non volervi assistere, nei “locali per la vendita e consumo sul posto” di cui al punto 4 e nelle associazioni di cui al punto 6.

3) La produzione, la lavorazione e la trasformazione della cannabis al fine di ottenerne i derivati; prima della messa in vendita, questi ultimi dovranno essere sottoposti a esami che ne accertino la non nocività (volti a rilevare la presenza di pesticidi, muffe, micotossine, solventi, metalli pesanti e quant’altro si ritenga necessario, e i contenuti di THC e CBD).

4) La vendita, prevedendo negozi destinati alla sola vendita (sul modello dei cannabis dispensaries statunitensi) e locali destinati alla vendita e al consumo sul posto (sul modello dei coffee shop olandesi); la vendita potrà avvenire solo verso individui maggiorenni, nel rispetto dei limiti relativi al possesso per uso personale.

5) L’autoproduzione, ovvero la detenzione presso la propria residenza, di piante di cannabis fino a un numero massimo da stabilire (orientativamente 4 piante); la presenza di una coltivazione dovrà essere segnalata ad autorità competenti, così come la quantità di sostanza prodotta a ogni raccolto; la sostanza prodotta potrà superare in quantità i limiti relativi al possesso per uso personale e dovrà essere mantenuta nel luogo dove è avvenuta la coltivazione; solamente colui al quale è intestata la coltivazione potrà prelevare e portare appresso il prodotto frutto della stessa, o parte di esso, nel rispetto dei limiti relativi al possesso per uso personale.

6) L’associazioneal fine della coltivazione collettiva della cannabis (sulla falsariga dei Cannabis Social Club spagnoli) fino a un numero massimo di piante per associato in linea con i limiti relativi all’autoproduzione; la distribuzione di quanto prodotto dovrà avvenire tra i membri dell’associazione secondo quanto stabilito dallo statuto di quest’ultima.

Redazione Nurse Times  

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