Medici

Mancata proroga del contratto a medico incinta: Asl BAT condannata a risarcire

Il Tribunale di Trani ha quantificato in 11mila euro il danno, economico e morale, subito da un’emataloga in dolce attesa.

Una sentenza a firma di Floriana Dibenedetto, giudice del lavoro del Tribunale di Trani, ha condannato l’Asl BAT a risarcire con poco più di 11mila euro un’ematologa alla quale non è stato prorogato il contratto di lavoro perché era in dolce attesa. La somma è pari agli stipendi che la dottoressa avrebbe percepito se fosse stata assunta, più 3mila euro di danno morale.

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Il ricorso fu avviato nel 2019, ma i fatti risalgono al 2016. Nel mese di gennaio la specialista in ematologia comunicò alla Asl la propria disponibilità a ricoprire eventuali incarichi di dirigente medico e, essendo stata la prima a farlo, fu convocata per il successivo 4 marzo al fine di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. Cosa che però non avvenne, perchè il funzionario amministrativo preposto, vedendo la donna in stato interessante, le avrebbe detto di dover consultare la dirigenza medica prima di sottoporle il contratto. La sentenza riporta anche la testimonianza del marito della dottoressa, secondo il quale “Il dottore ricevette me e mia moglie nella sua stanza, comunicando che non poteva firmare il contratto perchè incinta e che per il futuro non sarebbe stato rinnovato alcun contratto”.

Contratto che fu comunque firmato il 22 marzo, con decorrenza dal 1° aprile al 30 giugno, ma dopo quella data l’ematologa fu lasciata a casa, nonostante la direzione generale a maggio avesse disposto la proroga automatica di tutti i contratti a tempo determinato con scadenza entro il 31 agosto. Non solo. L’Asl BAT stipulò altre due assunzioni in Ematologia: una da aprile a ottobre, l’altra da giugno a dicembre.

“Alla luce di tutto quanto innanzi argomentato – si legge in sentenza – si ritiene che il comportamento della Asl BAT, manifestatosi nelle varie scelte, dalla mancata sottoscrizione in data 4.3.2016 fino alla mancata proroga del novembre 2016, sia stato discriminatorio nei confronti della dottoressa in questione. Non vi è altra spiegazione razionale, se non il suo stato di gravidanza prima e puerperio poi, per la tardiva sottoscrizione del contratto di lavoro e per la omessa proroga del contratto con la ricorrente. La stessa ha fornito prova della lamentata discriminazione. Si ritiene che la ricorrente abbia subito un danno innanzi tutto patrimoniale, corrispondente all’importo della retribuzione persa a seguito della mancata proroga del contratto, pari a tre mensilità, considerando che anche i contratti delle colleghe della ricorrente hanno avuto durata massima di sei mesi e che la ricorrente dal primo ottobre è stata assunta dalla Asl Bari”.

E per quanto riguarda la sussistenza del danno morale: “Il comportamento discriminatorio della Asl BAT, manifestatosi per la prima volta con la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro in data 4.3.2016, ha causato sin da subito alla ricorrente, quanto meno sino alla convocazione per il successivo 22.3, un patema d’animo, atteso che l’unico motivo ostativo alla sottoscrizione del contratto era stato proprio il suo stato di gravidanza, peraltro avanzatissimo, considerato che poi la dottoressa ha partorito il 23.3.2016. Così come molto probabilmente tale patema d’animo sia stato vissuto alla scadenza del contratto, per l’omessa proroga, quando ormai poteva considerarsi terminato il periodo trimestrale di congedo obbligatorio di maternità post partum”.

Redazione Nurse Times

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