Nell’arco della vita professionale di ogni professionista sanitario è capitato, o potrà capitare, di eseguire un referto o un rapporto. Questi sono aspetti legali molto importanti, e conoscerli può risultare veramente utile per poter avere una visione più chiara del Sistema sanitario nazionale. Ma facciamo un passo indietro.
Cos’è di preciso un referto?
Il referto è l’atto scritto attraverso cui l’esercente una professione sanitaria riferisce all’Autorità giudiziaria di avere prestato la propria opera o assistenza nei casi che possono presentare i caratteri di un delitto perseguibile d’ufficio. Il contenuto del referto, derivato quindi da una prestazione professionale effettuata di persona dal medico, si riferisce all’intervento prestato e al soggetto destinatario dell’assistenza. La refertazione rappresenta per il medico uno dei maggiori doveri, la cui omissione, com’è stato ribadito più volte, costituisce un reato contro l’amministrazione della giustizia. Oltre al medico, è tenuto al referto ogni altro esercente una professione sanitaria (odontoiatra, farmacista, veterinario, ostetrica/o, infermiere ecc.) e qualora più sanitari abbiano prestato la loro assistenza nella stessa occasione, essi sono tutti obbligati a presentare il referto (anche con un atto unico).
Circa i contenuti, i tempi e le modalità di trasmissione del referto è importante ricordare che:
In tutto ciò vi sono delle condizioni (delitti perseguibili d’ufficio) per cui vi è l’obbligo del referto: delitti contro la vita, delitti contro l’incolumità individuale, delitti contro l’incolumità pubblica, delitti contro la libertà personale, delitti contro la libertà sessuale, delitti contro la famiglia, delitti contro la pietà verso i defunti, e l’interruzione di gravidanza (illecita, ovvero al di fuori di quanto stabilito dalla L. 194/78).
A sottolineare tale discorso vi sono rispettivamente:
E il rapporto?
Il rapporto, o denuncia sanitaria, è l’atto scritto che il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico ufficio (l’infermiere, come pure il medico, ne sono un esempio, dal momento in cui vanno a garantire il proprio adoperato nel sistema sanitario) utilizza per informare una pubblica autorità di fatti o notizie appresi nell’esercizio della professione e di cui è obbligato a riferire per disposizione di legge (leggi sanitarie, Codice penale, Ordinamento dello stato civile, norme assicurative ecc.). Costituisce, in pratica, un atto di constatazione diretta, che ha per oggetto un bene d’interesse comune e come destinatario un servizio della pubblica amministrazione. Le denunce sanitarie rappresentano, infatti, uno strumento di massima utilità per il Servizio sanitario onde potere intervenire, soprattutto con attività di prevenzione e contrasto, per il contenimento dell’incidenza di gravi problemi sanitari nella collettività.
Alla categoria delle denunce afferiscono:
Ci si augura che, con questi piccoli input, si sia fatta chiarezza sul settore della medicina legale, arricchendo così il bagaglio culturale che tutti (a prescindere della professione) devono avere la possibilità di sviluppare, per migliorare.
Pasquale Fava
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