Enpapi informa: pagamento pensioni marzo-aprile e indennità di malattia

I trattamenti pensionistici erogati dall’Ente sono equiparati, come stabilito dalla vigente normativa fiscale, ai redditi da lavoro dipendente

PAGAMENTO PENSIONI MENSILITÀ MARZO-APRILE

I trattamenti pensionistici erogati dall’Ente sono equiparati, come stabilito dalla vigente normativa fiscale, ai redditi da lavoro dipendente e, pertanto, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che ENPAPI, in quanto sostituto d’imposta, applica mensilmente sull’importo lordo della pensione.

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Tale trattenuta, operata sulla base delle differenti aliquote fiscali definite dalla normativa attraverso gli scaglioni di reddito, determina una differenza tra l’importo lordo della pensione (così come determinato dal sistema di calcolo contributivo, e quindi, calcolato in relazione alla contribuzione versata dall’assicurato) e l’importo erogato e percepito dall’iscritto.

Ulteriori variazioni del rateo di pensione effettivamente erogato, possono essere imputate all’applicazione dell’addizionale regionale e comunale, che l’Ente opera annualmente nel mese di marzo (saldo) e nel mese di aprile (acconto).

INDENNITÀ DI MALATTIA

È facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni.

La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione ad un medesimo evento; in ogni caso, non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN e in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto ed autorizzato dal SSN.

Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione Principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno.

L’indennità si calcola applicando le percentuali di seguito indicate all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data in cui ha avuto inizio l’evento.

L’indennità giornaliera è pari a:

  • 8% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo fino a quattro mesi;
  • 12% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;
  • 16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.

Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%.

È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda.

Nel corso dell’anno 2017 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per malattia. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal Bando, ad eccezione del contributo per spese funebri.

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa, comunque entro e non oltre il 31/12/2017.

Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità;
  • certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell’attività professionale;
  • certificato di degenza;
  • eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.

L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

Sandro Tranquilli

Giuseppe Papagni

Nato a Bisceglie, nella sesta provincia pugliese, infermiere dal 94, fondatore del gruppo Facebook "infermiere professionista della salute", impegnato nella rappresentanza professionale, la sua passione per l'infermieristica vede la sua massima espressione nella realizzazione del progetto NurseTimes...

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