Il Tribunale del Lavoro riconosce la discriminazione e ordina il pagamento del premio di produttività a un’operatrice socio-sanitaria in congedo obbligatorio. Un segnale forte per infermieri, OSS e tutto il personale sanitario
Taranto, 9 marzo 2026 – La maternità non può trasformarsi in una penalizzazione economica. È il principio ribadito con forza dal Tribunale del Lavoro di Taranto nella sentenza emessa dalla giudice Maria Leone, che ha dichiarato discriminatoria la condotta dell’Asl ionica nei confronti di una dipendente esclusa dal premio di produttività durante l’astensione obbligatoria per gravidanza e congedo di maternità.
Una notizia di attualità che arriva come un faro nel panorama della sanità italiana, dove le donne rappresentano la stragrande maggioranza del personale infermieristico e socio-sanitario. La vicenda, che interessa una Oss assistita dall’avvocato Mario Soggia per conto della Cisl Fp, richiama direttamente le tutele costituzionali e le norme nazionali ed europee a protezione della genitorialità.
Il caso concreto: “non valutabile” per maternità
Nel 2024 l’operatrice socio-sanitaria era stata posta prima in interdizione anticipata per gravidanza e poi in congedo obbligatorio di maternità. Al momento della valutazione annuale della performance, l’Asl le aveva attribuito la dicitura “non valutabile”, escludendola di fatto dall’erogazione del premio di produttività previsto dal contratto collettivo del comparto sanità.
Il giudice ha respinto la tesi aziendale secondo cui l’assenza fisica renderebbe impossibile la valutazione. Al contrario, ha sottolineato che «l’azienda ha l’onere di adottare criteri di calcolo neutri», come la media dei punteggi ottenuti nei tre anni precedenti o parametri oggettivi. Nel caso specifico, il premio dovrà essere calcolato proprio sulla base di questa media, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso delle spese legali.
Il quadro normativo: Costituzione, Testo Unico e Direttiva UE
La sentenza richiama esplicitamente l’articolo 37 della Costituzione, che garantisce alla donna lavoratrice «gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni» e impone «una speciale adeguata protezione alla madre e al bambino».
A livello ordinario, il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 (Testo Unico sulla maternità e paternità) vieta espressamente qualsiasi pregiudizio economico o di carriera derivante dall’astensione obbligatoria. L’assenza per maternità è definita «impedimento legittimo derivante da una condizione biologica protetta».
Sul piano europeo, la sentenza si allinea alla Direttiva 2006/54/CE sull’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne e alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che considera discriminatorie tutte le misure che penalizzano le lavoratrici per l’esercizio di diritti legati alla maternità.
Dati e contesto: le donne in prima linea nella sanità
In Italia le donne costituiscono oltre il 68% degli occupati nel settore sanità e assistenza sociale (dati Istat 2022-2024). Tra infermieri e operatrici socio-sanitarie la presenza femminile sfiora l’85% in molti reparti ospedalieri. Eppure, proprio in questi settori persistono rischi di discriminazione legati alla genitorialità.
Secondo il Rapporto Istat-Cnel 2025, il tasso di occupazione femminile (15-64 anni) resta di 17,9 punti percentuali inferiore a quello maschile, con picchi negativi proprio dopo la maternità. Il rapporto Save the Children “Le Equilibriste 2025” evidenzia che il 63,6% delle dimissioni volontarie validate dalle lavoratrici è motivato da carichi di cura familiari. Nel comparto pubblico sanitario, dove operano centinaia di migliaia di infermieri, queste dinamiche si traducono spesso in mancati avanzamenti di carriera e premi.
La sentenza di Taranto assume quindi valore emblematico: non si tratta di un caso isolato, ma di un monito per tutte le Aziende Sanitarie Locali del Paese.
Le best practice per le ASL: criteri neutri e valutazione “teorica”
Il Tribunale ha chiarito un punto operativo fondamentale: «In caso di assenza totale per maternità non si può semplicemente affermare che il premio non spetta, ma si deve ricostruire la prestazione teorica della lavoratrice».
Le Aziende sanitarie sono dunque chiamate ad adottare immediatamente protocolli di valutazione “neutri” – media storica, obiettivi di reparto, parametri qualitativi oggettivi – per evitare ricorsi e condanne. Un approccio già sperimentato con successo in alcune Regioni del Nord e ora imposto dalla giurisprudenza come obbligo di legge.
Le parole dell’avvocato: «La genitorialità è un valore sociale»
«Questa sentenza riafferma un principio fondamentale: la maternità non può diventare un costo professionale per una lavoratrice. Il diritto alla genitorialità è un valore sociale che il sistema giuridico deve proteggere, non penalizzare», ha commentato l’avvocato Mario Soggia.
Una dichiarazione che risuona forte tra le migliaia di infermieri e OSS iscritti ai sindacati di categoria, da Cisl Fp a Nursing Up, che da anni denunciano episodi analoghi.
La sentenza del Tribunale di Taranto non è solo una vittoria per una singola operatrice socio-sanitaria: è un passo avanti concreto verso una sanità più equa e inclusiva. Nei prossimi mesi ci si attende un effetto domino: altre lavoratrici in situazioni analoghe potrebbero presentare ricorso, spingendo le ASL a rivedere i propri regolamenti interni.
Redazione NurseTimes
Immagine: pixabay.com
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