Di seguito il commento della sentenza a cura dell’avvocato Sabrina Caporale, pubblicato su ResponsabileCivile.it.
Peculato e intramoenia sono al centro di una decisione della Corte di Cassazione che chiarisce i confini del reato nei casi di attività medica svolta senza formale autorizzazione dell’ospedale. Von sentenza n. 5544/2026, depositata il 21 maggio 2026, la Sesta Sezione Penale interviene in materia di responsabilità penale dei dirigenti medici, tracciando un confine netto tra l’esercizio legittimo dell’attività intramoenia allargato e l’attività svolta sine titulo.
La pronuncia della Cassazione riafferma un principio di diritto fondamentale: ai fini della configurabilità del reato di peculato (art. 314 c.p.) il possesso del denaro da parte del pubblico ufficiale deve trovare la sua giustificazione in un rapporto d’ufficio legittimo. Se l’attività medica intra moenia è svolta in totale assenza di autorizzazione, manca il nesso funzionale, degradando il fatto da peculato a illecito di natura contrattuale o disciplinare.
Il caso in esame
Un dirigente medico odontoiatra, dipendente a tempo indeterminato in regime di esclusività presso una azienda ospedaliera partenopea, era stato condannato nei gradi di merito per peculato. L’accusa era di essersi appropriato di circa 6.000 euro versati dai pazienti per prestazioni rese nel proprio studio privato (regime di intramoenia allargato), omettendo di riversare la quota di pertinenza all’azienda ospedaliera.
Il nodo cruciale della vicenda riguardava la mancanza di autorizzazione da parte dell’ente per una specifica frazione temporale (dall’aprile 2015 all’11 aprile 2016), mentre per il periodo successivo il professionista era stato formalmente autorizzato.
La questione sostanziale: il nesso funzionale nel peculato
La Cassazione ha colto l’occasione per dirimere un contrasto ermeneutico in merito all’interpretazione del sintagma “in ragione dell’ufficio o del servizio”, ex art. 314 c.p. Gli Ermellini hanno aderito all’orientamento più recente e garantista, superando la tesi che ammetteva il peculato anche per l’esercizio “di fatto” o abusivo delle funzioni.
Applicando questo principio, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio (“perché il fatto non sussiste”) la sentenza di condanna limitatamente al periodo in cui il medico ha operato senza la prescritta autorizzazione (fino all’11 aprile 2016). In assenza del titolo legittimante, infatti, i compensi percepiti dai pazienti non sono transitati nelle mani del medico “in ragione del servizio”, escludendo in radice il delitto di peculato.
La condanna è stata invece confermata per il periodo successivo, in cui l’attività ambulatoriale esterna era coperta da formale autorizzazione dell’azienda. In questo caso, la Corte di Cassazione ha rideterminato direttamente la pena in 1 anno, 9 mesi e 20 giorni di reclusione.
Profili procedurali: acquisizione irrituale e “prova di resistenza”
La sentenza offre anche un rilevante spunto in tema di diritto processuale penale. La difesa aveva eccepito l’inutilizzabilità di una prova documentale (l’istanza di autorizzazione a firma dell’imputato), acquisita dalla Corte d’appello inaudita altera parte, nonostante il processo si fosse svolto in primo grado con il rito abbreviato “secco”, che preclude alla parte civile facoltà di controprova.
La Cassazione ha confermato l’inutilizzabilità del documento ex art. 191 c.p.p., ricordando che l’acquisizione in appello richiede sempre il contraddittorio (art. 603 c.p.p.). Tuttavia l’estromissione di tale prova non ha comportato l’annullamento della sentenza per il periodo post-autorizzazione.
Applicando il test della “prova di resistenza”, i giudici di legittimità hanno accertato che la condanna reggeva autonomamente su altri e decisivi elementi probatori acquisiti ritualmente: le ammissioni dell’imputato stesso; l’emissione di ricevute recanti l’intestazione dell’azienda ospedaliera; le dichiarazioni testimoniali della direttrice risorse umane; l’avvenuta restituzione parziale delle somme dopo i controlli della Guardia di Finanza.
Redazione Nurse Times
Fonte: ResponsabileCivile.it
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