Possono presentare domanda per ottenere l’indennità di maternità le infermieri iscritte a Enpapi possono in alcuni casi che non comprendono eslusivamente il parto, ma anche l’adozione, l’affidamento in pre-adozione e l’aborto spontaneo o terapeutico.
La domanda deve essere inviata all’Ente tramite mail all’indirizzo in**@pe*.it o compilando direttamente il form online all’interno dell’area riservata, sezione “PRATICHE/ASSISTENZIALI GESTIONE PRINCIPALE”. La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’interruzione della gravidanza o dall’entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Vediamo in dettaglio quando è possibile avere indennità di maternità per le infermiere iscritte a Enpapi
I casi sono:
• parto
• adozione o affidamento in pre-adozione a condizione che il bambino non abbia superato il diciottesimo anno di età al momento dell’ingresso nel nuovo nucleo familiare
• aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.
Alla domanda devono allegarsi i seguenti documenti:
– copia di un documento di riconoscimento valido
– copia della dichiarazione dei redditi presentata ai fini IRPEF e relativa al secondo anno antecedente la data dell’evento
e a seconda del caso:
- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’epoca gestazionale (non inferiore alla 26° settimana+ 2 giorni), la data di inizio della gravidanza e la data presunta del parto o il certificato di assistenza al parto
- copia autenticata del provvedimento di adozione o affidamento pre-adottivo, certificato di nascita del bambino (o dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla persona che ha diretta conoscenza dei dati richiesti) e dichiarazione della data di ingresso del bambino nel nucleo familiare (nel caso di adozione o affidamento pre-adottivo)
- certificato medico, redatto in carta intestata, con timbro e firma del medico attestante, comprovante l’avvenuta interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, non prima del terzo mese di gravidanza.
Diritto all’indennità di maternità per le infermiere iscritte a Enpapi: casi particolari
Il diritto all’indennità di maternità è escluso laddove l’iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di Previdenza obbligatorio. L’indennità viene erogata anche nel caso di iscritta che svolge contestuale lavoro dipendente con contratto a tempo parziale: l’importo erogato sarà pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella che sarebbe stata erogata dall’Ente (quota differenziale). L’indennità di maternità che viene corrisposta è pari all’80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell’evento.
L’indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all’Ente ed è sottoposta alla ritenuta d’acconto del 20% a meno che l’esenzione della ritenuta d’acconto venga dichiarata barrando l’apposita casella nella domanda.
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