Con Ordinanza n. 23370 del 16 agosto 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha messo la parola fine su una vertenza che si trascinava da quattordici anni. Si tratta del diritto alla pausa per il recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto, dopo le sei ore lavorative.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso che l’Azienda San Giovanni Addolorata aveva presentato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2568/2021. Questa aveva riconosciuto ai lavoratori turnisti il risarcimento del danno per mancata fruizione del diritto alla mensa o al buono pasto sostitutivo, ai sensi dell’art. 29 del CCNL e dell’art. 8 del Dlgs 66/2003.
La vicenda è iniziata nel 2011 con l’applicazione della circolare n. 27 del 17 novembre 2011 (Linee Guida Regionali sul diritto alla mensa). La Direzione Aziendale del San Giovanni Addolorata di Roma, aveva stabilito che non avessero diritto alla mensa i dipendenti adibiti al lavoro su turni e che tale diritto spettasse solo a chi prolungava l’orario oltre le otto ore di lavoro, al netto della pausa di trenta minuti. Questa decisione ha comportato per il personale operante su due o tre turni il pagamento della somma intera del pasto stabilita dal CCNL (4,13 euro) anziché la quota agevolata di 1,03 euro. Sono stati pertanto ingiustamente esclusi dal diritto alla mensa (o dal buono pasto sostitutivo) tutti i dipendenti che svolgevano una particolare articolazione dell’orario di lavoro (turnisti). Inoltre, anche tutti coloro che prolungavano l’orario oltre le sei ore furono esclusi.
All’epoca ero Direttore delle Professioni Sanitarie presso il San Giovanni. Ritenendo ingiusta la circolare in questione, ho deciso di promuovere un’iniziativa legale.
Con l’avvocato Ivana Abenavoli, abbiamo preparato il testo del ricorso e con la UIL FPL abbiamo raccolto 74 adesioni. Il Giudice, dr.ssa Falato, del Tribunale del Lavoro di Roma, ha accolto il ricorso stabilendo il principio che al personale turnista e a tutti coloro con orario di lavoro superiore alle sei ore andava assicurato il diritto alla mensa (e/o ai buoni pasto). Ha inoltre rilevato che la circolare del 2011 rendeva l’Azienda inadempiente. Così, i lavoratori avevano diritto al risarcimento del danno subito. È stato quindi definito un risarcimento pari alla somma di 4,13 euro per ogni giorno di presenza in servizio, per i cinque anni precedenti alla presentazione della causa.
Negli anni successivi è stato presentato dall’Avv. Abenavoli, sempre per la UIL FPL, un altro ricorso con la partecipazione di 284 lavoratori. Anche questo ricorso è stato vinto con sentenza n. 8008/2023. La Direzione Aziendale del San Giovanni Addolorata ha presentato ricorso in appello avverso le due sentenze. Un terzo ricorso è in via di definizione. Gli appelli sono stati entrambi rigettati.
Tutte le sentenze hanno univocamente stabilito che il diritto alla mensa va garantito a tutti i dipendenti che superano le sei ore lavorative, compresi quindi i turnisti. Né le Linee Guida regionali né l’Ordinanza del Direttore Generale richiamata, potevano escludere dal diritto alla mensa i lavoratori turnisti. Ciò contravviene al Dlgs 66/2003, che è una norma di rango superiore.
L’Azienda San Giovanni Addolorata ha presentato ricorso in Cassazione sollevando una questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 32 della Costituzione, sostenendo che essendo i ricorrenti infermieri, se venisse loro concessa la pausa come prescritta, si lascerebbero i i degenti privi di assistenza.
La Suprema Corte ha ritenuto manifestatamente infondata la questione sollevata dall’Azienda. L’assistenza ai pazienti è un obbligo datoriale. Anche il diritto alla pausa lavorativa lo è. Pertanto, si tratta di un problema meramente organizzativo che attiene alla responsabilità aziendale. Il ricorso è stato pertanto rigettato e l’Azienda è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
La Direzione Aziendale del San Giovanni Addolorata ha speso somme milionarie per pagare le spese legali, i risarcimenti, i CTU, gli interessi, ecc. nei vari ricorsi che sono stati presentati. Sarebbe bastato risolvere il problema a livello regionale (sostituendo le Linee guida) e a livello aziendale, (mediante accordo sindacale) nel rispetto dell’art. 8 comma 1 del Dlgs 66/2003. Così non si sarebbero dovute attendere le numerose sentenze che si sono susseguite fino alla Suprema Corte di Cassazione.
La Regione Lazio ha finalmente emanato le nuove linee guida con circolare prot. 30446 del 25.07.2025, ma l’Azienda San Giovanni Addolorata non ha perso il vizio di assumere decisioni discutibili. Con deliberazione n. 0000581 del 12/8/2025 ha approvato un regolamento sull’utilizzo della mensa aziendale e sulle modalità di fruizione della pausa di dieci minuti. È stato approvato solo da tre sigle sindacali, mentre la RSU e altre sigle sindacali erano contrarie.
Il regolamento doveva stabilire semplicemente il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa per tutto coloro che superano le sei ore lavorative e non hanno la possibilità di recarsi in mensa. L’Azienda ha invece escogitato modalità fantasiose e inapplicabili di consumazione del pasto sul posto di lavoro. Hanno concesso il buono pasto (del valore stabilito nel 1990 da Andreotti con il DPR 384) solo a chi effettua il turno notturno. Una toppa peggiore del buco.
La RSU ha rigettato l’accordo e chiesto la revisione del regolamento. Se ciò non dovesse avvenire siaprirà la strada a nuovi inevitabili contenziosi, con ulteriore sperpero di denaro pubblico
Dr. Ivo Camicioli
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