A partire dal 1 gennaio 2019, in base alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205, tutti i soggetti residenti o stabiliti nel territorio nazionale devono emettere fattura esclusivamente in modalità elettronica
Sono esclusi dall’obbligo, fra gli altri, i contribuenti minimi e quelli che applicano il regime forfettario, oltre agli operatori sanitari le cui operazioni sono documentate mediante trasmissione dei relativi dati con il sistema Tessera Sanitaria (STS).
Si ricorda infatti che, a partire dal 2016, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, gli operatori sanitari (fra cui gli iscritti agli Albi professionali dei Medici, degli Infermieri e degli Ostetrici) devono comunicare in via telematica tramite il Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture relative a prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.
Tali prestazioni, essendo già oggetto di comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, sono pertanto escluse dall’applicazione della fatturazione elettronica e dovranno continuare ad essere documentate con fatture analogiche (cartacee).
Attenzione: la suddetta esclusione vale soltanto per le fatture attive, mentre le fatture relative agli acquisti verranno comunque ricevute in formato elettronico, secondo le modalità che vedremo più avanti.
La fattura elettronica consiste in un file in formato XML, creato sulla base di un tracciato stabilito dalla legge, che contiene tutti gli elementi che precedentemente venivano inseriti nella fattura cartacea (dati anagrafici del cliente, tipo di beni ceduti o di prestazioni rese, importo, aliquota IVA ecc.). Per emettere una fattura in formato elettronico è dunque necessario essere dotati di un software che sia in grado di elaborare un file XML secondo il tracciato previsto dalla legge che contenga tutti i dati essenziali della fattura. A tal fine si segnala che l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione dei contribuenti i seguenti strumenti, utilizzabili esclusivamente previo rilascio delle credenziali personali, da richiedere direttamente all’Agenzia:
- Piattaforma web “Fatture e Corrispettivi” accessibile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- FatturAE, app per cellulari e tablet con sistema Android o IOS;
- Fattura Elettronica, software per personal computer.
I suddetti software consentono di adempiere a tutti gli obblighi legati alla fatturazione elettronica: a) emissione e trasmissione, b) ricezione e c) conservazione elettronica. Alternativamente, ogni operatore può scegliere di adottare uno dei numerosi software a pagamento presenti sul mercato e che svolgono le medesime funzioni.
Vediamo ora nel dettaglio i singoli adempimenti sopra richiamati.
Emissione e trasmissione delle fatture attive
Una volta prodotto il file XML della fattura elettronica tramite il software prescelto, è necessario farlo pervenire al cliente. Contrariamente a quanto avveniva con la fattura cartacea, la fattura elettronica non va spedita direttamente al cliente, ma deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate (SDI). Sarà poi il SDI a inoltrarla al destinatario finale, dopo aver eseguito una serie di controlli sulla correttezza formale e sostanziale del file.
Nella pratica, la trasmissione del file xml contenente la fattura può essere fatta:
- Direttamente da uno dei software dell’Agenzia delle Entrate sopra citati (in pratica viene creato il file e successivamente trasmesso tramite la stessa applicazione);
- Direttamente dal software “commerciale” utilizzato (vedi punto precedente);
- Come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato al seguente indirizzo: [email protected] (solo per il primo invio: il sistema comunicherà un diverso indirizzo PEC a cui inviare le successive fatture).
Per consentire al sistema SDI di inoltrare correttamente la fattura al destinatario designato, è necessario inserire nel file XML all’atto della compilazione anche l’indirizzo PEC o il codice a 7 cifre che il cliente avrà precedentemente comunicato (si ceda il paragrafo successivo).
Attenzione: ogni fattura emessa in formati diversi dall’XML o trasmessa con modalità diverse dal SDI si considera come inesistente, con conseguente applicazione della sanzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, compresa tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
Ovviamente tutto quanto sopra non si applica ai soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Ricezione delle fatture passive
Ponendoci dal lato passivo, naturalmente le fatture dei fornitori dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico (a meno che il soggetto emittente la fattura non sia un contribuente escluso dall’obbligo). I medesimi strumenti indicati nel paragrafo precedente per la trasmissione delle fatture attive possono essere utilizzati anche per la ricezione delle fatture passive. Di conseguenza è possibile:
- Ricevere la fatture passive direttamente nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
- Ricevere le fatture passive nel software “commerciale” adottato;
- Ricevere le fatture passive via PEC.
Si sottolinea l’importanza di registrare il canale prescelto per la ricezione delle fatture direttamente nel SDI. Infatti, mentre in automatico tutte le fatture passive vengono comunque rese disponibili presso la sezione personale del portale “Fatture e Corrispettivi”, qualora si scelga di utilizzare un diverso software o di ricevere le fatture via PEC è opportuno comunicare tale scelta al sistema. In pratica, si comunica di voler ricevere sempre le proprie fatture elettroniche passive ad un determinato indirizzo PEC, oppure tramite il proprio software prescelto (identificato da un codice a 7 cifre). In questo modo si è sicuri che le fatture passive non vengano respinte dal sistema poiché, ad esempio, il fornitore ha sbagliato ad inserire la PEC del destinatario o il codice a 7 cifre all’atto della compilazione della fattura in XML. La registrazione dell’indirizzo preferenziale di recapito può essere effettuata direttamente dalla piattaforma web “Fatture e Corrispettivi”.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha altresì messo a disposizione la possibilità di creare un codice QR personale che, se scansionato dal fornitore attraverso scanner o fotocamera dello smartphone, consente la compilazione automatica della propria anagrafica, comprensiva di indirizzo PEC o codice destinatario a 7 cifre.
Conservazione elettronica
Con l’avvento della fatturazione elettronica nasce l’esigenza della conservazione elettronica sostitutiva. In pratica quest’ultima consiste in un procedimento informatico che serve a preservare un file nel tempo, conferendogli valore legale secondo precise normative che stabiliscono gli standard di sicurezza che devono essere rispettati. L’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione il servizio di conservazione sostitutiva: a tal fine, dal portale Fatture e Corrispettivi occorre accedere alla funzione “Fatturazione Elettronica e Conservazione” e aderire al servizio di conservazione. Qualora il contribuente decida di utilizzare un software “commerciale” diverso da quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, è importante che si assicuri che detto software offra anche il servizio di conservazione elettronica.
Imposta di bollo sulle E-Fatture con periodicità trimestrale
Come precisato in un precedente articolo, quando una fattura emessa non preveda l’applicazione dell’IVA, come nei casi di fatturazione di operazioni esenti ai sensi dell’art. 10, DPR n. 633/1972 (quali, fra le altre, le prestazioni sanitarie), se l’importo della fattura stessa supera euro 77,47 è dovuto il versamento dell’imposta di bollo, nella misura di euro 2,00 per ciascuna fattura.
Essendo la fattura elettronica costituita da un file informatico, si rende ovviamente impraticabile la tradizionale modalità di assolvimento dell’imposta tramite applicazione del contrassegno sulla fattura: è conseguentemente obbligatorio applicare l’assolvimento “virtuale” dell’imposta di bollo, ai sensi del D.M. 17 giugno 2014, che prevede il versamento cumulativo con modello F24 dell’imposta di bollo su tutte le fatture emesse nell’anno precedente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (quindi entro il 30 aprile dell’anno successivo).
In data 07/01/2019 il legislatore è intervenuto sull’art. 6 del citato D.M. 17 giugno 2014, prevedendo che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche debba ora essere effettuato non più entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma con periodicità trimestrale entro il giorno 20 del primo mese successivo. In pratica, l’imposta di bollo su tutte le e-fatture emesse nel primo trimestre 2019 dovrà essere versata entro il 20 aprile 2019, e così via.
Altra novità consiste nel fatto che l’importo da pagare verrà comunicato direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite il portale “Fatture e Corrispettivi”, con la messa a disposizione del modello F24 già compilato, o, a scelta, di modalità di pagamento diretto con addebito sul conto corrente.
Martina Finistrella
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