Spieghiamo il quadro normativo italiano, i ruoli professionali e le responsabilità legali nella prescrizione e nell’esecuzione degli esami ematici.
La prescrizione degli esami diagnostici, inclusi gli esami ematici richiesti per i pazienti ricoverati, è un atto clinico di competenza medica. La responsabilità della formulazione dell’indicazione diagnostica, della registrazione clinica e della compilazione delle parti riservate della cartella clinica spetta al medico, come previsto dall’ordinamento dei servizi ospedalieri e dalle norme organizzative nazionali.
Nella prassi ospedaliera il medico compila la prescrizione formale nel sistema informatico (o sulla documentazione cartacea), specificando il quesito clinico e gli esami richiesti. L’infermiere svolge un ruolo essenziale, ma diverso: attua la prescrizione (preleva, coordina il prelievo, invia il campione al laboratorio, assicura il consenso informato e la preparazione del paziente) e organizza il processo assistenziale. L’inserimento autonomo di una richiesta diagnostica da parte dell’infermiere non equivale a una prescrizione formale e può configurare un’area di rischio giuridico.
Perché la distinzione è importante: aspetti legali e probatori
La cartella clinica ha valore probatorio rilevante: la sua funzione di documento ufficiale è regolata dal Codice civile e dalla normativa vigente. La compilazione e la conservazione della documentazione clinica ricadono tra le responsabilità delle figure apicali ospedaliere, e qualsiasi modifica non autorizzata può avere conseguenze civili e penali. Inoltre la falsificazione o l’alterazione di atti pubblici è un reato grave previsto dal Codice penale.
Dal punto di vista della privacy il trattamento dei dati sanitari è disciplinato dal Codice della privacy e dal relativo coordinamento con il GDPR: ogni operazione sui dati clinici deve rispettare regole di riservatezza, minima divulgazione e tracciabilità degli accessi al sistema. Ciò rafforza l’importanza di registrare correttamente chi compie effettivamente la prescrizione.
Rischi per chi esce dai ruoli professionali
Se un infermiere inserisse autonomamente una prescrizione clinica o compilasse parti riservate al medico, potrebbero intervenire responsabilità diverse: disciplinari (nei confronti dell’ordine professionale), civili (per eventuali danni causati al paziente) e penali (in caso di falsità o rivelazione illecita di dati). Per questo motivo le strutture sanitarie devono adottare protocolli chiari, che distinguano le attività di prescrizione dalle attività di esecuzione assistenziale.
Buone prassi operative e strumenti informatici
Le aziende sanitarie sono invitate a implementare procedure che evitino l’ambiguità:
- sistemi informatici che traccino l’autore di ogni inserimento;
- protocolli scritti che definiscano quando un infermiere può attivare una procedura su indicazione verbale o protocollo (sempre con la successiva convalida medica);
- formazione continua su responsabilità legali e privacy.
L’adozione diffusa della prescrizione elettronica assistita (PEA) aiuta a mantenere la prova digitale dell’autore della richiesta e riduce il rischio di errori o abusi.
Evoluzioni e spunti di discussione
Negli ultimi anni il dibattito su una possibile estensione di alcune funzioni prescrittive agli infermieri (in contesti e limiti definiti) si è intensificato, soprattutto in relazione a nuove lauree magistrali a indirizzo clinico e a protocolli di cooperazione interprofessionale. Tuttavia, qualunque modifica sostanziale richiederebbe interventi legislativi o normativa nazionale/regionale chiara e condivisa dalle parti interessate.
In Italia la prescrizione formale degli esami ematici è una responsabilità del medico: lui ordina e assume la responsabilità clinico-legale della prescrizione; l’infermiere esegue e organizza l’esame ma non può inserirne autonomamente la prescrizione. Per ridurre i rischi è necessario che le strutture adottino protocolli interni, sistemi informatici traccianti e formazione congiunta tra professioni.
Redazione NurseTimes
Fonti
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