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Flat tax 5% sugli straordinari degli infermieri: pronta disponibilità esclusa

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Agenzia Entrate (interpello 272/E, 27/10/2025): la tassazione agevolata non si estende a reperibilità e prestazioni elettorali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 272/E del 27 ottobre 2025, ha chiarito che l’imposta sostitutiva ridotta al 5% prevista dalla legge di bilancio 2025 per i compensi legati al lavoro straordinario degli infermieri del Servizio sanitario nazionale non può essere estesa ad altre forme retributive quali le ore di pronta disponibilità (reperibilità) o le prestazioni rese in occasione di consultazioni elettorali.  

Cosa stabilisce l’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia, l’agevolazione fiscale introdotta dall’art. 1, comma 354, della legge di bilancio 2025 riguarda esclusivamente i compensi relativi al lavoro straordinario disciplinato dall’articolo 47 del CCNL Comparto Sanità (triennio 2019–2021). Ne consegue che compensi erogati per servizi diversi — benché retribuiti come “straordinario” nei cedolini — non rientrano nell’ipotesi normativa che dà diritto alla tassazione sostitutiva.  

L’Agenzia puntualizza inoltre che il servizio di pronta disponibilità (reperibilità) è regolato dall’articolo 44 del medesimo CCNL e comporta l’obbligo di raggiungere la struttura in caso di necessità: una prestazione con profilo organizzativo e giuridico distinto dal lavoro straordinario “classico”. Per questo motivo, le ore di pronta disponibilità non possono essere ricondotte alle prestazioni contemplate dall’art. 47.  

Riferimenti giuridici e principio di interpretazione restrittiva

L’Agenzia richiama il principio consolidato secondo cui le norme agevolative si interpretano in modo restrittivo: la disciplina fiscale favorevole non può essere estesa per analogia oltre i casi espressamente previsti dalla legge. Tale principio è stato ribadito sia dalla giurisprudenza della Cassazione che dalla Corte costituzionale (cfr. Cass. ord. n. 2778/2021 e Corte cost. sent. n. 264/2017).  

Impatti pratici per aziende sanitarie e cedolini

Per le aziende e gli enti del SSN la risposta dell’Agenzia comporta un chiaro orientamento operativo:

  • i compensi per straordinario regolato dall’art. 47 possono beneficiare dell’imposta sostitutiva al 5% solo se rientrano nelle fattispecie previste dalla legge;  
  • i compensi per reperibilità/pronta disponibilità (art. 44 CCNL) restano fuori dall’agevolazione e devono essere tassati secondo le ordinarie regole;  
  • analogamente, le indennità per prestazioni rese in occasione di consultazioni elettorali non possono essere considerate lavoro straordinario ai fini della misura agevolata.  

Dal punto di vista delle paghe, questo orientamento rende necessario un controllo accurato delle voci retributive in busta paga e la corretta classificazione amministrativa delle prestazioni per evitare ravvedimenti o contenziosi.

Perché la distinzione è rilevante

La differenza non è solo terminologica: il lavoro straordinario (art. 47 CCNL) è pensato per rispondere a picchi straordinari di attività e ha limiti e modalità di autorizzazione specifici, mentre la pronta disponibilità (art. 44) ha natura organizzativa diversa (reperibilità e obbligo di raggiungere la sede) e, se retribuita, costituisce un’emolumento distinto. Questa distinzione giuridica è centrale per stabilire l’applicabilità di qualsiasi agevolazione fiscale.

Redazione NurseTimes

Fonte: www.agenziaentrate.gov.it

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