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Infermieri del SSN: il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta sostitutiva al 5% sugli straordinari

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L’Agenzia delle Entrate chiarisce l’applicazione dell’aliquota agevolata per il lavoro straordinario degli infermieri dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. Novità fiscali per gli infermieri del SSN: aliquota agevolata sugli straordinari

Con la risposta n. 139/E del 19 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), come previsto dall’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5 per cento, da applicare ai compensi per lavoro straordinario di cui all’articolo 47 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto sanità, triennio 2019­2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il tenore letterale della norma circoscrive tassativamente l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva in parola ai compensi per lavoro straordinario, di cui all’articolo 47 del richiamato CCNL  del  Comparto  Sanità  (requisito  oggettivo),  erogati agli ”infermieri” dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale (requisito soggettivo).

Dunque, affinché l’imposta sostitutiva agevolata possa trovare applicazione, è necessaria la coesistenza dei due requisiti sopra citati.

Ciò posto, si ritiene che l’imposta sostitutiva del 5 per cento prevista dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 207 del 2024, non si applichi ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, assegnato all’Azienda ospedaliera istante e svolgente «attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche».

Requisiti per l’applicazione dell’imposta sostitutiva

Per beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%, devono essere soddisfatti due requisiti:

  1. Requisito oggettivo: i compensi devono riferirsi a lavoro straordinario disciplinato dall’articolo 47 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità per il triennio 2019-2021.
  2. Requisito soggettivo: i beneficiari devono essere infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del SSN.

Entrambi i requisiti devono coesistere affinché l’imposta sostitutiva sia applicabile. 

Esclusioni: personale universitario assistenziale

L’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’imposta sostitutiva del 5% non si applica ai compensi per lavoro straordinario erogati al personale giuridicamente universitario, anche se assegnato a strutture del SSN e svolgente attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche.

Implicazioni per gli infermieri e il SSN

L’introduzione dell’imposta sostitutiva al 5% rappresenta un incentivo fiscale per gli infermieri del SSN, riconoscendo il valore del loro lavoro straordinario. Tuttavia, è fondamentale che le amministrazioni e i professionisti coinvolti comprendano appieno i requisiti e le modalità di applicazione per garantire una corretta attuazione della normativa.

Redazione Nurse Times

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