Con la circolare 36/2024, datata 1° agosto e indirizzata agli ai presidenti degli Ordini delle professioni infermieristiche, ai presidenti delle commissioni d’Albo infermieri Opi e ai presidenti delle commissioni d’Albo infermieri pediatrici, la Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche (Fnopi) ha preso ufficialmente posizione sul tema del demansionamento infermieristico, facendo seguito alla richiesta, rivolta da società cooperative agli Ordini provinciali (Opi), di incaricare il personale infermieristico di svolgere le mansioni dell’ASA/OTA/OSS per garantirne le ferie e a causa della difficoltà di reclutare tale personale. Di seguito il testo integrale della circolare.
Questa Federazione ha avuto notizia di quesiti rivolti da parte di società cooperative agli OPI provinciali che chiedono la possibilità di incaricare il personale infermieristico di svolgere le mansioni dell’ASA/OTA OSS al fine di garantirne le ferie e a causa di difficoltà di reclutamento di detto personale. Risulta evidente l’impossibilità a dare riscontro positivo al quesito in base alla normativa vigente e anche alla giurisprudenza.
La normativa
Il DM 739/94 sul regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere all’art. 1 dispone:
1. È individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.
2. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
3. L’infermiere:
a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.
La Legge 26/2/1999 n. 42 ha definito la professione sanitaria infermieristica (insieme alle altre professioni sanitarie) non più “ausiliaria” e ha disposto altresì che “il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post base nonché’ degli specifici codici deontologici…”.
Ne discende quindi che l’infermiere è un professionista sanitario, in possesso di un titolo abilitante, tenuto ad iscriversi all’Albo detenuto dall’Ordine provinciale di competenza per poter esercitare la relativa professione.
Di contro la figura dell’OTA/ASA/OSS svolge un’arte ausiliaria di interesse sanitario regolamentata in via generale dal Provv. 22 febbraio 2001 contenente l’accordo tra il ministro della Sanità, il ministro per la Solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione.
Tale provvedimento all’art. 4 letteralmente dispone:
L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale e l’Allegato A elenca le principali attività previste per tale figura.
L’operatore socio-sanitario è abilitato quindi allo svolgimento di mansioni esecutive manuali, essenzialmente di natura domestico alberghiera ed igienico sanitaria, previo conseguimento di apposito attestato di partecipazione a corsi di formazione.
L’eventuale esistenza della figura dell’Infermerie generico (ad esaurimento) richiede il rispetto delle attribuzioni di cui al DPR 224/74, abrogato, ad eccezione dell’art. 6.
Risulta evidente quindi l’impossibilità di attribuire a professionisti infermieri mansioni di figure subordinate principalmente perché questo distoglierebbe tale professionista dalla sua attività principale di assistenza e cura dei pazienti, in secondo luogo la violazione dei suddetti principi configura illecito (demansionamento), che espone la struttura ad azioni risarcitorie.
La giurisprudenza
Tribunale di Cagliari sentenza del 26/6/2013 n. 1287 ha stabilito che “il demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori) e la dequalificazione professionale (privazione/o limitazione di mansioni tipiche del profilo di appartenenza) oltre a costituire un grave inadempimento contrattuale, può essere causa di unmdanno non patrimoniale risarcibile”.
Tribunale di Roma (sentenza 6954/2019 dell’11 luglio 2019): “L’infermiere che venga prevalentemente adibito allo svolgimento di mansioni non rientranti nel proprio inquadramento professionale, ma che si ritrovi per lunghi periodi (nella specie oltre dieci anni) a svolgere compiti propri del personale inferiore con inquadramento non infermieristico, con evidente nocumento alla propria immagine professionale, ha diritto ad essere risarcito”.
Tribunale di Brindisi sentenza 1306/2017 ha accolto il ricorso di un infermiere di un reparto di chirurgia vascolare, costretto a svolgere mansioni alberghiere non rientranti tra quelle di competenza infermieristica causa carenza di personale OSS e OTA.
Redazione Nurse Times
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