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Cassazione: medico reperibile rifiuta di andare in ospedale e viene sospeso. Ecco cosa dice la legge

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La Corte di Cassazione ribadisce: il rifiuto di un ordine di servizio è legittimo solo se conforme a buona fede

La Corte di Cassazione con una recente ordinanza (n. 1911 del 27.01.2025) ha chiarito che “il rifiuto del lavoratore ad adempiere ad una disposizione di servizio è legittimo soltanto se conforme a buona fede, considerando le circostanze del caso concreto”, anche in conformità a precedenti pronunciamenti di legittimità (10227/2023).

Il caso riguarda un dirigente medico di un’azienda ospedaliera che, pur essendo in turno di disponibilità, si è rifiutato di recarsi in struttura dopo una chiamata di servizio dapprima di una infermiera e poi del direttore dell’unità. Per questa condotta, il professionista è stato sospeso dal servizio e dallo stipendio.

Questa pronuncia ha implicazioni importanti per tutti i professionisti sanitari soggetti a turni di disponibilità, come medici, infermieri e tecnici sanitari poichè, in caso di chiamata, il rifiuto a presentarsi in servizio potrebbe portare a sanzioni disciplinari, come nel caso di specie.

Cosa cambia per medici e infermieri in reperibilità?

Questa pronuncia ha implicazioni importanti per tutti i professionisti sanitari soggetti a turni di disponibilità, come medici, infermieri e tecnici sanitari. In caso di chiamata, il rifiuto a presentarsi in servizio potrebbe portare a sanzioni disciplinari fino alla sospensione.

Dunque, chi opera in sanità deve prestare massima attenzione alla gestione dei turni di reperibilità, rispettando le disposizioni aziendali e garantendo la continuità assistenziale.

La decisione della Cassazione conferma che l’obbligo di garantire l’assistenza sanitaria è prioritario rispetto alla volontà del singolo lavoratore. Il rispetto della reperibilità è una condizione essenziale per il buon funzionamento del servizio sanitario e per la tutela della salute pubblica.

Redazione NurseTimes 

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