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Tribunale di Bologna ordina il trasferimento di due infermieri all’ASL Napoli 1 Centro

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Secondo il Tribunale gli Oss possono somministrare la terapia al pari degli infermieri. La sentenza
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In via cautelare, il giudice accoglie in parte il ricorso di due infermieri, stabilendo il trasferimento dal 1° maggio 2025
Mobilità volontaria: il caso in breve

Il Tribunale di Bologna – Sezione Lavoro, con ordinanza depositata dal giudice, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti, G.G. e S.I., infermieri di categoria D, al trasferimento dall’Azienda USL di Bologna all’ASL Napoli 1 Centro a decorrere dal 1° maggio 2025. La decisione, resa in via cautelare, rappresenta un’importante notizia per il settore della mobilità volontaria nel servizio sanitario nazionale.

Contesto e ragioni del ricorso

I due infermieri avevano partecipato con esito positivo al bando di mobilità volontaria indetto dall’ASL Napoli 1 Centro, ottenendo il nulla osta da parte dell’ASL di Bologna con decorrenza inizialmente fissata al 1° maggio 2025. Successivamente, però, l’ASL di Napoli aveva anticipato la data di immissione in servizio al 1° gennaio 2025, senza un effettivo accordo tra le due amministrazioni. I ricorrenti hanno quindi chiesto al giudice di accertare la legittimità della procedura e di fissare un termine certo per il trasferimento, denunciando violazioni dei principi di correttezza e buona fede.

Fumus boni iuris e periculum in mora

Secondo il giudice Pucci, il fumus boni iuris sussiste nella violazione apparente da parte dell’ASL di Napoli delle disposizioni dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001, che non prevede un termine inferriore ai 60 giorni per differire l’efficacia del nulla osta nel caso del servizio sanitario nazionale. Il periculum in mora è stato ravvisato nel rischio che il mancato accordo sulle date potesse pregiudicare irreparabilmente la mobilità attesa da quasi due anni, con conseguenze negative sulla vita familiare e sulla salute dei lavoratori.

Motivazioni della decisione

1. Consenso e cessione del contratto: la mobilità volontaria è disciplinata come cessione del contratto e richiede il consenso di tutte le parti. Una volta rilasciato il nulla osta, l’amministrazione di appartenenza non può revocarlo unilateralmente.

2. Applicabilità dei termini: l’art. 30 comma 1 esclude il limite dei 60 giorni per le aziende sanitarie di dimensioni contenute, rendendo legittima la data del 1° maggio 2025 indicata nel nulla osta iniziale.

3. Correttezza e buona fede: la successiva modifica delle date da parte dell’ASL di Napoli, motivata solo con un richiamo a una norma non applicabile, costituisce violazione dei principi di buon andamento dell’amministrazione.

Alla luce di questi elementi, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto dei ricorrenti al trasferimento, rigettando la pretesa anticipazione al gennaio 2025 ma fissando ex novo il termine al 1° maggio 2025.

Implicazioni e prospettive

La pronuncia del Tribunale di Bologna rappresenta un precedente significativo per il personale sanitario che ricorre alla mobilità volontaria. Sottolinea l’importanza del rispetto dei tempi e delle procedure, nonché della tutela dei diritti soggettivi una volta rilasciato il nulla osta. La decisione, inoltre, evidenzia come il potere discrezionale dell’amministrazione debba sempre essere esercitato nei limiti dei principi di trasparenza e buona fede, garantendo piena certezza ai dipendenti pubblici.

Redazione NurseTimes

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