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Scambio cartelle cliniche: infermiere licenziato

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Pagamento quota annuale albo e sentenza della Cassazione: facciamo chiarezza!
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Corte di Cassazione

L’infermiere deve garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche – terapeutiche.

Scatta il licenziamento per giusta causa nei confronti dell’infermiere colpevole di grave negligenza nell’esecuzione dei lavori quando ciò rechi un grave pregiudizio all’incolumità dei pazienti o alla sicurezza degli ambienti affidati.

Infatti, non si possono sanzionare con una semplice multa comportamenti che incidono sulla capacità psicofisica del paziente come nel caso di scambio delle cartelle cliniche del paziente.

Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza (Cass. sent. n. 16336 del 4.08.2015)

Tra le mansioni attribuite all’infermiere rientra infatti, come obbligo fondamentale, quello di garantire la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche-terapeutiche impartite dal corpo sanitario. Del resto, sempre la Cassazione aveva affermato, non molto tempo fa (Cass. sent. n. 2192/15), che l’infermiere può essere ritenuto responsabile per la somministrazione di un farmaco a cui il paziente è allergico.

Infatti la cartella clinica e la scheda di terapia del paziente è sempre visibile a tutto lo staff medico e il caposala ha il dovere di effettuare un ulteriore controllo prudenziale.

Dunque, tutte le volte in cui la condotta dell’infermiere non si esaurisce in una semplice inadempienza sotto il profilo lavorativo, ma va oltre e mina la stessa sicurezza dei pazienti, il suo comportamento è passibile di licenziamento per giusta causa (o più comunemente detto “licenziamento disciplinare”), che non necessita neanche del preavviso.

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