L’accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero determina, tra il paziente e la struttura, la conclusione di un contratto di natura atipica, incentrato su una prestazione complessa a favore dell’ammalato che può, sinteticamente, definirsi di “assistenza sanitaria”. Nell’ambito di tale rapporto contrattuale atipico, cioè privo di specifica disciplina normativa, assumono rilievo, oltre alle prestazioni mediche, quelle di carattere “latu senso” alberghiero e le obbligazioni accessorie, così dette, di sicurezza e/o protezione. Pertanto la responsabilità della struttura nei confronti del paziente che ha subito lesioni a seguito di caduta all’interno dell’ospedale ha natura contrattuale.
Al contrario affinché possa essere fatto valere un titolo di responsabilità extracontrattuale a carico del singolo operatore sanitario (responsabilità poi peraltro estendibile in via diretta all’ente ospedaliero d’appartenenza), occorre che la parte attrice raggiunga la prova relativa agli elementi costitutivi della fattispecie generatrice della responsabilità: condotta colposa o dolosa dell’operatore, danno ingiusto e nesso di causalità, dovendosi, in mancanza, respingere la domanda fondata su tale titolo.
Nell’illecito extracontrattuale, l’onere della prova spetterà interamente a colui che intende ottenere il risarcimento del danno. Questi, infatti, dovrà provare tutti gli elementi della fattispecie: l’esistenza di un danno ingiusto, il nesso di causalità con il comportamento, anche omissivo, di colui che lo ha causato e l’eventuale dolo o colpa dell’agente. Nel caso di una caduta il degente, se intenderà ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni subite, dovrà seguire la strada dell’azione per responsabilità extracontrattuale.
Purtroppo si potrebbe incorrere ad un reato di tipo omissivo nel momento in cui una tipologia di paziente che avrebbe dovuto ricevere una assistenza più intensiva si procuri un nocumento, per esempio cadendo.
La Suprema Corte di Cassazione Quarta Sezione Civile con
Sentenza del 7 Ottobre 2013 n. 41426 afferma che “….omissis per quanto il paziente mostrasse insofferenza alle operazioni di accudimento degli infermieri (continuando a cercare di sollevarsi dal letto e rifiutandosi di rimanere fermo), tale atteggiamento appariva tale da rendere del tutto imprevedibile il successivo inconsulto gesto di gettarsi per terra …omissis …..gli operatori avevano comunque provveduto ad adagiare il B. sul letto, rimanendogli attorno e contestualmente procurando di avvolgerlo nelle coperte e di accudirlo, in tal modo assicurando il compimento di tutto ciò che era nelle relative possibilità per evitarne la caduta”. La Suprema Corte assolve gli imputati.
Capiamo bene che quando dimostrato che l’adempimento del dovere è stato fatto secondo criteri di sicurezza e professionalità nei confronti dell’utenza, le accuse rivolte all’operato dei professionisti della salute divengono infondate.
Di riflesso a quanto detto, una Sentenza della Corte Suprema (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 25.11.2013 n. 26358) : in pronto soccorso per accertamenti su una barella senza sbarre, una ottantaduenne, durante la notte, cade. La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha ritenuto che la responsabilità della caduta di una ottantaduenne su barella in PS fosse sia del medico che dell’ente ospedaliero, per inesatto adempimento della prestazione, che, risulta, in tal caso di natura contrattuale. Ed invero, se compete al danneggiato fornire la prova del contratto e della insorgenza della situazione patologica e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, resta a carico dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che l’evento dannoso sia stato determinato da un evento imprevisto e imprevedibile. In questo caso la barella non aveva le sbarre.
CALABRESE Michele
Sitografia e bibliografia:
Lascia un commento