Il medico aveva “l’obbligo giuridico di provvedere non soltanto all’identificazione del paziente, ma anche di verificarne le condizioni, al fine di scongiurare l’eventuale insorgenza di reazioni avverse”. È quanto scrive il Corriere di Torino in merito alle motivazioni della sentenza con cui il giudice hanno inflitto 15 mesi di reclusione (pena sospesa) al cardiochirurgo della clinica Maria Pia Hospital di Torino, ritenendolo responsabile della trasfusione di sangue sbagliata che il 9 marzo 2023 ha portato alla morte della 71enne Carla Raparelli.
La donna, che il 25 febbraio dello stesso anno si era sottoposta a un intervento al cuore, fu vittima di una trasfusione destinata a un altro paziente, che aveva un gruppo sanguigno diverso dal suo. A predisporre la sacca di sangue fu un infermiere, che si accorse dell’errore dopo oltre un’ora e mezza, quando il medico di turno, avvicendatosi al collega imputato, aveva già disposto il trasferimento della paziente in Terapia intensiva.
L’infermiere ha patteggiato un anno e quattro mesi per omicidio colposo. La difesa del medico, che invece ha scelto il dibattimento, ha sempre sostenuto che fosse lo stesso infermiere il solo responsabile dello scambio e del decesso. Per il giudice, tuttavia, non è così. Dall’istruttoria è emersa una prassi vietata: nonostante la trasfusione sia “un atto medico, che esige la presenza di un medico”, tenuto a verificare anche la corrispondenza tra le generalità del paziente e l’etichetta della sacca di sangue, “vi erano state volte in cui la verifica era stata fatta soltanto dall’infermiere, mentre il medico si limitava ex post a barrare le caselle di sua competenza e a sottoscrivere la scheda”.
Al momento della trasfusione il medico aveva già lasciato la struttura, verificando solo l’avvenuta consegna delle sacche e lasciando le altre incombenze all’infermiere, che avrebbe dovuto praticare due trasfusioni (una alle 19:30, l’altra alle 21:15). La normativa lo obbligava invece a controllare il paziente almeno per un quarto d’ora dopo l’infusione.
Secondo il giudice, l’esito “era prevedibile ed evitabile da parte dell’imputato che, con la sua condotta omissiva gravemente negligente, ha reso un contributo causale idoneo a cagionare la morte”. Se “invece di lasciare la struttura, fosse stato presente al momento di inizio della trasfusione e nei minuti successivi, l’errore trasfusionale non si sarebbe certamente verificato”, si legge ancora nella sentenza.
Il medico doveva inoltre rispondere di falso in atto pubblico per aver barrato in anticipo la casella che sulla scheda trasfusionale lo qualificava come “primo operatore”, simulando di fatto la sua presenza in clinica. Per il giudice fu una “grave negligenza”, perch “ha inteso dare formale copertura rispetto a una procedura trasfusionale che doveva svolgersi sotto la sua diretta responsabilità”, pur sapendo che sarebbe stata eseguita solo dall’infermiere.
Redazione Nurse Times
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