Per il Tribunale non serve adottare misure “invasive” senza indicazione medica: decisiva la condotta autonoma dell’ospite
Una caduta in RSA non comporta automaticamente la responsabilità della struttura sanitaria. Lo ha chiarito il Tribunale di Genova con la sentenza n. 2153 del 19 settembre 2025, precisando che la struttura non risponde del danno quando il paziente disattende le indicazioni di sicurezza impartite dal personale e l’evento lesivo deriva dalla sua condotta autonoma.
Il caso riguarda la figlia di un paziente ricoverato in una RSA, ricostruita nella decisione commentata da Diritto.it, poi deceduto per cause diverse da quelle oggetto del giudizio, che ha chiesto il risarcimento dei danni subiti dal padre a seguito di una caduta avvenuta il giorno stesso del ricovero.
Le accuse della famiglia
Secondo l’attrice, il padre era stato accolto nella struttura per le sue gravi condizioni di invalidità fisica. Sempre secondo la ricostruzione della parte civile, una OSS avrebbe dovuto assisterlo durante gli spostamenti, ma invece lo avrebbe invitato a seguirla autonomamente con il girello.
L’uomo, impacciato nei movimenti anche per via dei pantaloni allacciati male, sarebbe quindi caduto a terra riportando gravi lesioni. Da qui la richiesta di risarcimento nei confronti della RSA, ritenuta responsabile per inadeguata vigilanza.
La difesa della struttura
La RSA si è costituita in giudizio contestando sia in fatto sia in diritto la domanda della figlia. In particolare, la struttura ha sostenuto che non vi fosse alcun nesso causale tra la caduta e la condotta del personale.
Secondo la difesa, infatti, il paziente avrebbe volontariamente ignorato l’indicazione della OSS di attendere il suo intervento prima di avviarsi verso l’ascensore, mentre l’operatrice era impegnata con il trasferimento di un altro ospite. Per la struttura, quindi, non era configurabile alcuna culpa in vigilando.
Il principio sull’onere della prova
Il Tribunale ha ricordato che la responsabilità della struttura sanitaria ha natura contrattuale. Ne deriva l’applicazione dell’art. 1218 c.c., secondo cui il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l’inadempimento, mentre spetta al debitore dimostrare di aver adempiuto correttamente oppure che l’inadempimento dipende da una causa a lui non imputabile.
Nel caso esaminato, la struttura ha fornito prova di aver prestato correttamente assistenza e vigilanza. Inoltre, dall’istruttoria testimoniale è emerso che la caduta sarebbe stata determinata in via esclusiva dalla condotta del paziente.
La decisione del Tribunale
Per il giudice, l’operatrice sanitaria ha tenuto una condotta conforme allo standard di diligenza richiesto nella situazione concreta. Sapendo che il paziente aveva capacità di movimento limitate, la OSS gli aveva chiesto di restare seduto sul letto e di attendere il suo ritorno, così da poterlo assistere in modo adeguato e in sicurezza durante la deambulazione.
Un elemento rilevante, sottolineato nella sentenza, è che l’anziano non presentava deficit cognitivi. Era quindi pienamente in grado di comprendere le indicazioni del personale sanitario e di capire che quelle prescrizioni erano finalizzate alla tutela della sua incolumità.
Nessun obbligo di misure più invasive
Il Tribunale ha anche escluso che il personale della struttura dovesse adottare misure più invasive per impedire il movimento del paziente. Secondo il giudice, infatti, le misure che limitano la libertà di movimento devono essere considerate eccezionali e richiedono una specifica indicazione del medico.
In assenza di tale prescrizione, non può essere imposto al personale assistenziale di ricorrere a strumenti o interventi limitativi più incisivi, soprattutto quando il paziente è in grado di comprendere e seguire le istruzioni ricevute.
Il rigetto della domanda risarcitoria
Alla luce di questi elementi, il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dalla figlia del paziente. Per il giudice, la condotta autonoma dell’ospite ha avuto rilievo esclusivo nella causazione della caduta, escludendo ogni responsabilità della RSA.
Il significato della sentenza
La pronuncia è rilevante per il mondo della sanità, dell’assistenza territoriale e delle RSA perché ribadisce un principio fondamentale: la struttura deve garantire vigilanza, assistenza e prevenzione, ma non può essere ritenuta responsabile in modo automatico se il danno deriva da una scelta autonoma e imprudente del paziente.
Per infermieri, OSS e professionisti sanitari, la decisione richiama anche l’importanza di una corretta comunicazione con l’assistito, della documentazione puntuale delle indicazioni fornite e della definizione di procedure coerenti con il quadro clinico e cognitivo della persona.
In sintesi, il Tribunale di Genova ha escluso la responsabilità della RSA perché la caduta non è stata causata da una carenza di vigilanza, ma dalla condotta del paziente che ha disatteso un ordine di sicurezza chiaramente impartito. Una decisione che potrebbe incidere anche su future controversie in materia di responsabilità sanitaria e assistenziale.
Redazione NurseTimes
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