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L’Oss somministra la terapia orale al paziente sbagliato: è colpa dell’infermiere?

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L'Oss somministra la terapia orale al paziente sbagliato: è colpa dell'infermiere?
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Un recente caso disciplinare ha impegnato l’Ufficio Legale dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri.

Un’infermiera è stata accusata dal datore di lavoro di non aver supervisionato adeguatamente la somministrazione di una terapia orale ai pazienti. L’accusa sosteneva che l’infermiera avesse permesso a un Operatore Socio-Sanitario (OSS) di somministrare la terapia al posto suo, il che ha portato all’errore di somministrare la terapia a un paziente errato.

L’accusa includeva anche il danno d’immagine subito a causa delle lamentele dei parenti dei pazienti colpiti e la potenziale minaccia di una vertenza legale dovuta all’errore farmacologico commesso.

Riprendiamo i passaggi legali dell’Associazione Avvocatura Degli Infermieri

Si tratta di una infrazione grave? È responsabile l’infermiere? È responsabile l’OSS?

  1. L’OSS non è responsabile della terapia nel senso che non deve prepararla, ma quando l’OSS porta la terapia al paziente sbagliato allora se ne assume tutta la responsabilità, in pieno, perché l’errore non cade sulla terapia ovvero sulla scelta del farmaco e sulla preparazione degli stessi (farmaco giusto, dose giusta, modalità di somministrazione giusta, assenza di scadenza, ecc.), ma sulla destinazione della terapia ovvero sull’individuazione del giusto paziente, in quanto l’OSS aveva preso la terapia sbagliata, credendo che fosse quella giusta, e l’ha portata al paziente sbagliato, credendo che fosse quello giusto. L’errore, quindi, può cadere sull’identificazione del paziente sbagliato (con la terapia giusta) oppure sui medicinali sbagliati (con il paziente giusto). In questi casi, l’errore definito aberratio causae, non è imputabile all’infermiere, il quale ruolo è limitato alla preparazione della giusta terapia e, se lui stesso l’ha somministra, agli errori aberranti – Cass. IV Pen., 10 aprile 2013 n. 529.
  2. L’assegnazione della terapia all’OSS è comunque lecita perché la legge stabilisce che sia l’infermiere a prepararla, ma l’OSS di aiutare la paziente ad assumerla, così come prevede l’all. A dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni 22 settembre 2001: “Su indicazione del Personale preposto è in grado di aiutare per la corretta assunzione dei farmaci prescritti …”.
  3. L’unica colpa che può essere addebitata all’infermiere riguarda quella in vigilando, ma non in eligendo perché l’OSS si presume in grado di consegnare delle pasticche già preparate. Solo quando l’OSS è chiamato a collaborare con l’infermiere per eseguire una prestazione inconsueta, infrequente o complessa, allora è dovere dell’infermiere istruire e seguire l’OSS nell’esecuzione della particolare prestazione.
  4. Giova ad attenuare la responsabilità dell’infermiere allertare immediatamente il medico dimostrando il senso di protezione proteso verso il malato (posizione di garanzia) e prodigarsi per prevenire reazioni avverse ai farmaci.

La procedura disciplinare si è risolta con un semplice richiamo.

Redazione NurseTimes

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