E’ così che vengono premiati i nostri ”Eroi”, speranzosi di tonare a casa dopo un anno di duro lavoro durante la Pandemia.
Nel decreto Brunetta (DL 80/2021) è infatti specificato quanto segue in merito ai lavoratori del SSN:
Disciplina della mobilità (art. 3 commi 7-bis e ss.)
Sono confermate le modifiche apportate dall’art. 3 comma 7 del decreto legge 80/2021 alla disciplina della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del TUPI. Più in particolare, in base alla novella, la condizione del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza permane qualora si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento, qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino al massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.
Tali modifiche non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
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