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Mobilità volontaria, resta il nullaosta per infermieri e oss della sanità pubblica: siamo ostaggi delle aziende

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Mobilità volontaria, resta il nullaosta per infermieri e oss della sanità pubblica: siamo ostaggi delle aziende
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Condividiamo il seguente articolo, tratto da OssNews (Operatoresociosanitario.net).

Con la conversione in legge del Dl 80/2021 i dipendenti pubblici non dovranno piú chiedere il nullaosta alla propria amministrazione per la mobilità volontaria. Vale per tutti ma non per infermieri e oss (e personale del Ssn), per i quali è sempre richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Infermieri e oss (e tutto il personale del Ssn), i cosiddetti eroi della pandemia, ancora una volta vengono trattati a pesci in faccia. Per loro la possibilità del ritorno a casa dopo anni di servizio in aziende lontane dalla terra di origine, non è un diritto, ma una concessione. Saranno ancora ostaggi delle loro aziende, che potranno concedere o negare il consenso a loro discrezione.

Infermieri e oss non hanno evidentemente diritto a ricongiungersi con le proprie famiglie, con i propri cari. Non hanno diritto a lavorare a casa propria, senza dovere ogni mese pagare metà del proprio stipendio in affitti e bollette. Questa autentica discriminazione nei confronti del personale sanitario deve essere subito affrontata e portata su tutti i tavoli di contrattazione. Chiediamo pertanto alle associazioni e ai sindacati di categoria di intervenire sulla questione, visti anche i pochi aumenti che arriveranno col Contratto collettivo nazionale sanità pubblica. Di seguito un estratto del Dl 80/2021.

Disciplina della mobilità (art. 3, commi 7 bis e ss.) – Sono confermate le modifiche apportate dall’art. 3 comma 7 del decreto legge 80/2021 alla disciplina della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del TUPI. Più in particolare, in base alla novella, la condizione del previo assenso dell’amministrazione di appartenenza permane qualora si tratti di posizioni dichiarate motivatamente infungibili dall’amministrazione cedente o di personale assunto da meno di tre anni o qualora la mobilità determini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.

È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione. Tali modifiche non si applicano al personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale, per i quali è comunque richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Con le modifiche apportate in sede di conversione l’art. 3 comma 7-bis prevede che le disposizioni in materia di mobilità (art. 30, comma 1, D.lgs. 165/2001) non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 unità di personale; ciò significa che tali enti non possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni.

Al contrario, gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, possono ricorrere alla mobilità, ma è richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 5 per cento (anziché il 20 per cento) nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. Mentre, per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 percento.

Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, qualora sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.

Redazione Nurse Times

Fonte: Operatoresociosanitario.net

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