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L’infermiere chiama, il medico non risponde: il deja-vu della Cassazione

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Quando l’infermiere chiama e il medico non risponde: il deja-vu della Cassazione
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L’ultima sentenza della Cassazione n°12806/2021 ha creato da subito un certo scompiglio negli animi di molti professionisti sanitari, medico ed infermiere in primis.
Sembra che il medico debba stare sempre a sentire questa vocina insistente dell’infermiere di turno.

Ma è proprio vero? Sarà solo una questione di formazione? In caso contrario si preannuncia ed accadrà sul serio una sciagura?

Porterà mai sfiga l’infermiere?

Un passo indietro a più di vent’anni dall’autonomia

Dalla Legge 251/2000 sull’autonomia delle professioni sanitarie molte acque e sentenze sono passate sotto i ponti che sfuggono agli occhi di molti. Dal quel momento nessuna professione sanitaria è subordinata ad altre.

Non deve ormai stupire il fiume in piena che vuole tracimare da uno schematico alveo professionistico.  Ancora non si riesce ad afferrare un senso nuovo che quasi per quanto consolidato appare desueto.

Tutt’altro! E‘ vivido più che mai e scava sempre più a forgiare l’ossatura della responsabilità in ambito lavorativo.

Non viene compreso o si fa finta di ignorare la cooperazione al bene della salute dell’assistito. Da una parte il medico non vorrebbe dare spazio all’infermiere vicino di confine, per paura di essere esautorato da un vertice di cura. Dall’altro l’infermiere è portato ad esprimere un timore ed una misconoscenza delle proprie potenzialità che lo porta a non considerare e prevedere le conseguenze del proprio comportamento.

E comportamenti contrastanti si riscontrano da casi giudiziari ormai chiusi ed ancora aperti.

Tali ed infinite diatribe, d’altro canto, si potrebbero mordere la coda e rincorrersi all’infinito se si perde il concetto che le due sfere professionali si debbano muovere all’interno della discrezionalità decisionale, sempre nei limiti delle singolari competenze.

Nei tempi definiti moderni per molti versi, si assiste al cambio di passo con approccio multiprofessionale alla salute.

Ogni professionista sanitario contribuisce con la sua competenza, nessuno può lavorare in autonomia  per un tempo indefinito, sul vasto territorio della salute che è il bene da preservare.

Il saldo principio della posizione di garanzia

Così come il medico, l’infermiere può e deve agire in maniera del tutto autonoma in base al proprio ordinamento professionale, all’iter legislativo che lo ha “forgiato” e ai numerosi pronunciamenti giurisprudenziali. 

Primo punto da non scordare mai è che ogni azione deve mirare alla protezione della salute come bene supremo. In questo dogma infatti, si innesta la posizione di garanzia (da non confondere con l’avviso di garanzia) della quale è portatore l’infermiere similmente al medico ma in maniera del tutto autonoma (Cass. sez. IV, n. 9638/2000; sez. IV, n. 2541/2015, sez. IV, n. 24573/2011) essendo soggetto a responsabilità penale, civile (contrattuale ed extracontrattuale), disciplinare e amministrativa.

L’ultima sentenza

La Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata ultimamente (Cass. VI sez. Pen.n°12806/2021), e diremo per l’ennesima volta, su di un caso che mette in luce le alte competenze tecnico-professionali dell’infermiere. Queste non devono essere trascurate in quanto del tutto valide, a pena di veder compromesse le condizioni di salute del paziente.

Anche se il medico ha facoltà di esprimere un proprio senso di discrezionalità specifico della sua scienza, la scelta di ignorare un richiamo sul caso da parte dell’infermiere lo espone al rifiuto di atti d’ufficio. Così facendo ha rifiutato di prendere in considerazione e valutare, un parere di un altra professionalità con la quale coopera.

“..Allorquando a richiedere l’intervento del medico siano, figure professionali tecnicamente qualificate, quali sono gli infermieri,…personale provvisto di specifiche cognizioni tecniche….oggettivo rischio per il paziente poi deceduto…”

Spostandoci di poco, andando indietro in altri simili contesti “storici”, ritroviamo lo stesso concetto nel 2017 con la sentenza di Cass. VI sez. pen. n° 21631/2017. In questo caso gli infermieri avevano più volte sollecitato il medico di guardia a visitare il paziente, pur stazionando in una stanza attigua a quella di degenza.

Così si espresse la Corte sulle continue insistenze di chiamata del medico da parte degli infermieri:

..Atto sanitario richiesto dal personale infermieristico…. soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati  (come è accaduto nella specie), in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico..”.                                

Nel 2016 gli Ermellini si pronunciano nella VI sez. pen.n° 40753 in un caso accaduto in P.S.

“….A fronte delle reiterate sollecitazioni del personale infermieristico, dunque di personale qualificato ed in grado di valutare l’effettiva necessità della visita immediata da parte del medico..“

E se l’infermiere non avvisa il medico?

E’ necessario sempre il richiamo alla posizione di garanzia che rende possibile comprendere la specificità dell’autonomia dell’infermiere, anche vista dall’altro lato della medaglia, quindi nel caso opposto.

L’infermiere non avvisa il medico?

Entra così in campo l’obbligo di solidarietà.  La Cassazione (Sez. Pen. IV, n. 5/2018) ha individuato il fondamento di tale virtù, che deriva dell’obbligo di solidarietà imposto dagli artt. 2 e 32 della Costituzione: “proprio nell’autonoma professionalità dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente… che va oggi considerato non più ausiliario del medico, ma professionista sanitario”.

In questo caso si verificò l’opposto: gli infermieri vennero condannati perchè non avendo riconosciuto l’aggravio di una situazione clinica, non avvisarono il medico di guardia.

La Suprema Corte sottolineò inoltre che:

fa capo all’infermiere una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a quella del medico”.

Proprio perchè il notevole incremento della professionalità e responsabilità ha ormai raggiunto livelli di riguardo, ci si aspetta che il comportamento sia di grado elevato.

Si nota come si stia delineando sempre più un orizzonte di aspettativa giuridica sul comportamento del professionista infermiere.

Occorre farsi carico di tutte le implicazioni rischiose che le prestazioni professionali includono, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche della propria categoria professionale di appartenenza.

Sempre più è richiesta una facoltà imprescindibile  per responsabilizzare l’azione nell’ottica positiva. Dagli atti processuali viene seguita una guida univoca, e si pretende che il professionista infermiere debba prevedere, valutare e prevenire i rischi nei quali potrebbe incorrere l’assistito attingendo a quelle che sono le cognizioni teorico-tecniche che appartengono alla cosiddetta media della propria categoria professionale.

Giovanni Trianni infermiere legale forense

Fonti:

  • Cass. pen. sez. VI n°12806/2021;
  • Cass. pen. sez. VI n° 21631/2017;
  • Cass. pen. sez. VI n° 40753/2016
  • Cass. pen. sez. IV n° 5/2018
  • Cass. pen. sez. IV n° 9638/2000;
  • Cass. pen. sez. IV n° 2541/2016;
  • Cass. pen. sez. IV n° 24573/2011;
  • Rodriguez D., Aprile A., Medicina legale per gli infermieri, Roma, Carocci Faber, 2004
  • altalex
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