Con sentenza del 30 marzo 2017 la corte suprema di cassazione condanna il medico che nonostante le chiamate dell’infermiere si rifiuta di visitare il paziente
Il fatto
Il medico di guardia, in servizio nell’orario 20-7 presso una casa di cura, veniva allertato dagli infermieri, visto l’aggravarsi della situazione clinica del paziente.
Il paziente ricoverato era affetto da varie patologie; il medico nonostante fosse stato allertato si rifiutava di visitare il paziente disponendo delle direttive all’infermiera, prima con un farmaco tranquillante poi con l’ossigenoterapia vista la crisi respiratoria in atto.
Purtroppo lo stesso decedeva intorno alle 23:55.
La Corte di Appello in primo grado, sulla scorta della documentazione raccolta e le dichiarazioni di familiari, dell’infermiera, condannava il medico alla pena di mesi quattro di reclusione, per il reato di cui all’art. 328 cod. pen., e al risarcimento del danno determinato in diecimila euro per ciascuna delle imputazioni.
Grazie alla diligente tenuta della documentazione sanitaria dell’infermiera, che aveva registrato le condizioni cliniche del paziente, nell’orario in cui il medico era in servizio e presente nella clinica in una stanza adiacente a quella di degenza del paziente.
Condizioni ingravescenti, passate da uno stato di agitazione, a uno stato di letargia e, infine, alla morte.
Il medico ricorre in Cassazione che però conferma, con sentenza n. 21631/2017 (VEDI), la sentenza della Corte d’Appello.
Le motivazioni
“Nella fattispecie in esame i giudici del gravame, in sintonia con gli enunciati principi hanno correttamente esaminato e valutato le emergenze processuali alla stregua dei rilievi e delle censure formulate nell’atto di appello e sono pervenuti alla conferma del giudizio di colpevolezza con puntuale e adeguato apparato argomentativo, ritenendo anzitutto estranea al giudizio sulla condotta dell’imputato la circostanza che il paziente fosse poi deceduto e valorizzando le condizioni di urgenza ed indifferibilità dell’atto sanitario richiesto dal personale infermieristico, in una situazione di oggettivo rischio per il paziente, ormai in stato di letargia: in questi casi il medico ha comunque l’obbligo di recarsi immediatamente a visitare il paziente al fine di valutare direttamente la situazione, soprattutto se a richiedere il suo intervento sono soggetti qualificati – come è accaduto nella specie -, in grado cioè di valutare la effettiva necessità della presenza del medico”.
Una sentenza importante che mette in chiaro tantissime situazioni limite in cui gli infermieri si ritrovano ad eseguire “prescrizioni verbali o telefoniche”.
Quando un infermiere chiama, il medico deve rispondere e visitare il paziente “altrimenti rischia di subire una pesante condanna penale per omissione di atti di ufficio e per aver agito senza un minimo di ragionevolezza, con arbitrio”.
Giuseppe Papagni
Fonte
quotidianosanità.it
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