La professione infermieristica ha conosciuto una notevole trasformazione nel corso dei decenni, passando da una realtà prevalentemente informale, basata sull’esperienza e sul servizio volontario, a una professione autonoma, regolata da precise norme che ne definiscono formazione, competenze e responsabilità. Questo percorso di evoluzione è stato segnato da interventi legislativi fondamentali, che hanno contribuito a garantire standard qualitativi elevati nell’assistenza sanitaria e a riconoscere il ruolo strategico dell’infermiere.
1. Dalle origini alla formalizzazione della professione
Le prime forme di assistenza
Nel XIX secolo e agli inizi del XX, l’assistenza infermieristica era affidata soprattutto a istituzioni religiose, confraternite e volontari. In assenza di un percorso formativo standardizzato, il sapere veniva trasmesso principalmente attraverso l’esperienza diretta.
I primi accorgimenti normativi
Con l’evoluzione del sistema sanitario italiano, si rese necessaria la definizione di percorsi formativi e di standard operativi, gettando le basi per il riconoscimento ufficiale della professione.
2. Le riforme degli anni ’90: la svolta nella formazione e nell’autonomia
Legge 341/1990
La Legge 341 del 1990 ha rappresentato uno dei primi momenti chiave nella regolamentazione della formazione infermieristica, stabilendo standard minimi per i corsi e favorendo una preparazione omogenea degli operatori.
“Art. 1, comma 1 – La formazione degli operatori infermieristici deve rispettare standard qualitativi riconosciuti a livello nazionale, al fine di assicurare la competenza tecnica e umana richiesta dalla professione.”
DM 739/1994 – Il Profilo Professionale dell’Infermiere
Il Decreto Ministeriale 739 del 29 marzo 1994 ha ulteriormente definito il profilo professionale dell’infermiere, indicando in maniera dettagliata i requisiti formativi, le competenze operative e le responsabilità che caratterizzano la professione.
Di seguito il testo integrale del DM 739/1994:
DECRETO MINISTERALE 29 marzo 1994, n. 739
Profilo Professionale dell’Infermiere
IL MINISTRO DELLA SALUTE,
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia sanitaria;
Vista la necessità di garantire elevati standard qualitativi nell’assistenza sanitaria;
Ritenuto opportuno definire il profilo professionale dell’infermiere, in conformità agli indirizzi europei e alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale;
DECRETA:
Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto definisce il profilo professionale dell’infermiere, includendo i requisiti formativi, le competenze operative e le responsabilità nell’ambito dell’assistenza sanitaria.
2. Il profilo si applica a tutti gli operatori che esercitano la professione infermieristica, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate.
Art. 2 – Requisiti formativi
1. Per l’accesso alla professione infermieristica è necessario il conseguimento di un diploma universitario in Scienze Infermieristiche, rilasciato da istituti accreditati dal Ministero della Salute.
2. I programmi formativi devono prevedere una solida base teorica, integrata da un’ampia esperienza pratica, al fine di garantire il corretto apprendimento delle tecniche assistenziali e del coordinamento delle cure.
Art. 3 – Competenze e responsabilità
1. L’infermiere deve possedere competenze specifiche in:
a) valutazione dello stato di salute del paziente;
b) pianificazione e attuazione del piano assistenziale;
c) somministrazione di terapie e monitoraggio delle condizioni cliniche;
d) educazione e supporto al paziente e alla famiglia.
2. È riconosciuta all’infermiere una responsabilità autonoma nella gestione delle emergenze e nella collaborazione con il team multidisciplinare.
3. Il professionista deve operare nel rispetto del Codice Deontologico e delle norme vigenti, garantendo un elevato standard qualitativo dell’assistenza.
Art. 4 – Funzioni operative
1. Le principali funzioni dell’infermiere includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) esecuzione di procedure diagnostiche e terapeutiche;
b) monitoraggio e valutazione delle condizioni cliniche dei pazienti;
c) gestione delle attrezzature mediche e dei materiali sanitari;
d) supporto al personale medico e coordinamento delle attività infermieristiche.
2. L’infermiere, nell’ambito delle proprie competenze, può assumere funzioni di coordinamento e di consulenza all’interno delle strutture sanitarie.
Art. 5 – Aggiornamento professionale
1. È obbligatorio un percorso di aggiornamento continuo per il mantenimento e il miglioramento delle competenze professionali.
2. Gli enti formativi e le strutture sanitarie devono promuovere la partecipazione a corsi, seminari e workshop, in linea con le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
Art. 6 – Valutazione della qualità
1. Le prestazioni e le competenze degli infermieri saranno soggette a valutazioni periodiche, organizzate da apposite commissioni tecniche.
2. Le risultanze delle valutazioni saranno utilizzate per il miglioramento continuo dei processi assistenziali e per la definizione di eventuali percorsi di formazione integrativa.
Art. 7 – Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del Codice Deontologico degli Infermieri e le norme di legge vigenti.
Data: 29 marzo 1994 Il Ministro della Salute
D. Lgs n. 502/1992
Il DGS n. 502 del 1992 ha integrato il quadro normativo in materia infermieristica, introducendo specifici criteri per la formazione e la valutazione delle competenze degli operatori. Questo provvedimento ha posto le basi per una successiva definizione più articolata del profilo professionale, enfatizzando l’importanza dell’aggiornamento continuo e della sicurezza delle cure nei processi assistenziali.
Sebbene il testo integrale del DGS n. 502/1992 non sia riportato qui, esso ha contribuito in maniera significativa ad armonizzare gli standard formativi e assistenziali, favorendo l’evoluzione della pratica infermieristica in un contesto di crescente complessità organizzativa.
Decreto Attuativo n. 517/1993
Oltre ai provvedimenti principali, il Decreto attuativo n. 517 del 1993 ha definito in maniera dettagliata gli ordinamenti didattici per i corsi di laurea in Scienze Infermieristiche, integrando le disposizioni formative e delineando i requisiti necessari per l’accesso e l’aggiornamento professionale degli infermieri.
DM 509/1999
Il Decreto Ministeriale 509 del 1999 ha introdotto ulteriori criteri per l’accesso alla professione e per l’aggiornamento continuo, armonizzando i percorsi formativi agli standard internazionali.
“Art. 4, comma 2 – L’accesso alla professione infermieristica è subordinato al conseguimento di una formazione strutturata e al superamento di specifici standard di aggiornamento professionale, in linea con le direttive internazionali.”
Legge 42/1999 (abolizione del mansionario)
La Legge 42 del 1999 ha sancito il riconoscimento dell’infermiere come professionista autonomo, capace di assumersi responsabilità cliniche e gestionali.
“Art. 3, comma 1 – L’infermiere è riconosciuto come professionista autonomo, con responsabilità cliniche, gestionali e decisionali, capace di contribuire attivamente alla programmazione e gestione dell’assistenza sanitaria.”
3. L’Evoluzione nel nuovo millennio
Legge 251/2000 (legge sulla Dirigenza infermieristica)
La Legge 251 del 2000 ha rafforzato il percorso di professionalizzazione, puntando su una formazione continua e su un costante aggiornamento delle competenze, elemento essenziale per rispondere alle rapide evoluzioni tecnologiche e metodologiche del settore sanitario.
“Art. 5, comma 1 – È istituito un percorso di aggiornamento professionale continuo per tutti gli operatori infermieristici, volto a garantire l’adeguamento alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel campo della sanità.”
Decreto Ministeriale del 2/04/2001 – Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie
Questo decreto definisce la classificazione delle lauree per le professioni sanitarie, stabilendo i criteri per l’ordinamento didattico e l’inquadramento delle competenze accademiche, inclusa la disciplina infermieristica.
(Testo completo consultabile su Normattiva; ricercare “Decreto Ministeriale 2/04/2001 professioni sanitarie”.)
Legge 1/2002 – Disposizioni urgenti in materia sanitaria
La Legge 1/2002, ottenuta mediante conversione in legge del Decreto-Legge del 12 novembre 2001, n.402 (pubblicato in G.U. 12/11/2001 n.263), ha introdotto misure urgenti finalizzate al potenziamento dell’efficienza e della qualità del Servizio Sanitario Nazionale. Questa normativa ha apportato modifiche rilevanti, con particolare attenzione all’organizzazione del sistema sanitario e all’aggiornamento formativo degli operatori, inclusi gli infermieri.
Tra i punti salienti della legge si evidenziano:
“Art. 2 – Misure urgenti in materia sanitaria”
La legge prevede interventi strutturali e finanziamenti mirati a rafforzare le capacità organizzative delle strutture sanitarie, promuovendo al contempo l’aggiornamento e la formazione continua degli operatori, al fine di rispondere alle crescenti esigenze di una sanità in evoluzione.
“Art. 5 – Integrazione e coordinamento dei servizi sanitari”
Tale articolo enfatizza l’importanza di un coordinamento efficace tra i vari livelli di assistenza e l’integrazione delle competenze tra i diversi professionisti del settore, riconoscendo il ruolo strategico dell’infermiere nella gestione operativa e nella pianificazione delle cure.
Questa legge ha avuto un impatto significativo sul rafforzamento del sistema sanitario e ha contribuito a creare un quadro normativo ancora più solido e dinamico, in cui la formazione e l’aggiornamento degli infermieri risultano elementi chiave per garantire standard qualitativi elevati.
Legge n. 56/2002 (Commissione ECM)
Aggiunge ulteriori disposizioni per l’organizzazione e la gestione del sistema sanitario, rafforzando il quadro normativo a supporto delle professioni sanitarie, inclusa quella infermieristica (recepito in Accordo Stato regioni del 1/08/2007).
(Testo consultabile su Normattiva; ricercare “Legge 56/2002” per la versione ufficiale.)
Decreto Ministeriale n. 270/2004 (Modalità e contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l’anno accademico 2004/05)
Aggiorna l’ordinamento didattico e i programmi formativi delle lauree in Scienze Infermieristiche, allineandoli agli standard internazionali e alle esigenze del sistema sanitario moderno.
(Testo completo consultabile su Normattiva; ricercare “Decreto Ministeriale 270/2004”.)
Legge 43/2006 (istituisce la funzione di coordinamento)
La Legge 43 del 2006 ha ulteriormente definito il profilo e le responsabilità dell’infermiere, ponendo un forte accento sulla formazione continua, sulla ricerca e sull’innovazione in ambito assistenziale (Recepito in accordo stato regioni del 1/08/2007).
“Art. 1, comma 2 – La presente legge intende promuovere e valorizzare la figura dell’infermiere come professionista in grado di svolgere attività di prevenzione, cura e riabilitazione, con un forte accento sulla formazione continua e sulla ricerca scientifica.”
“Art. 2, comma 1 – L’infermiere, nell’ambito delle proprie competenze, è autorizzato a intervenire in autonomia decisionale per garantire una risposta tempestiva ed efficace alle esigenze assistenziali, nel rispetto delle normative vigenti.”
“Art. 3, comma 4 – I percorsi formativi post-laurea e gli aggiornamenti specialistici sono obbligatori per il mantenimento e il riconoscimento delle competenze professionali, in un’ottica di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza.”
4. Accordo Stato-Regioni (15/11/2007): Il ruolo dell’Infermiere Dirigente
L’importanza di un profilo manageriale all’interno delle strutture sanitarie ha portato alla definizione, mediante Accordo Stato-Regioni, del ruolo dell’infermiere dirigente. Questo accordo stabilisce che:
“Art. 1, comma 3 – L’infermiere dirigente è definito come il professionista incaricato di coordinare, gestire e ottimizzare le attività infermieristiche, garantendo il rispetto degli standard qualitativi e la corretta organizzazione dei processi assistenziali all’interno della struttura sanitaria.”
“Art. 2, comma 2 – Competenze Manageriali: L’infermiere dirigente deve possedere competenze organizzative e di leadership, che includono la capacità di pianificare strategie di miglioramento continuo, monitorare le performance assistenziali e favorire la formazione e l’aggiornamento del personale infermieristico.”
Questo Accordo Stato-Regioni ha contribuito a riconoscere formalmente la figura dell’infermiere dirigente, ponendola come punto di riferimento per il coordinamento operativo e gestionale delle attività infermieristiche e rafforzando il collegamento tra gestione clinica e qualità dell’assistenza.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 25 gennaio 2008
Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori. (GU Serie Generale n.86 del 11-04-2008)
D.M. 19 febbraio 2009 (Ordinamenti Didattici)
Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 (GU n. 119 del 25-5-2009)
Accordo Stato Regioni competenze avanzate (specialistiche)
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190, c.566 G.U. 29 dicembre- legge di stabilità 2015
- Legge 8 Marzo 2017, n 24 (sicurezza delle cure e responsabilità professionale)
- Legge 3/2018 (Art.4 Riordino della disciplina degli ordini sanitari)
- Patto per salute 18 Dicembre 2019 (Infermiere di famiglia e di comunità)
- Decreto Rilancio (legge 44/2020)
- Decreto 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale…)
- Accordo Stato Regioni 3 Ottobre 2024 (Osss e Assistente infermiere)
5. Advanced Practice Nursing (APN)
Negli ultimi anni, il concetto di Advanced Practice Nursing ha offerto ulteriori prospettive di specializzazione e leadership, permettendo agli infermieri di assumere ruoli sempre più proattivi e decisionali all’interno dei team sanitari.
“Art. 7, comma 1 della Legge 251/2000 – I percorsi di specializzazione post-laurea, orientati verso l’Advanced Practice Nursing, sono finalizzati a dotare gli infermieri di competenze avanzate per una gestione integrata e autonoma delle patologie croniche e delle emergenze sanitarie.”
6. Link utili per consultare le normative
Per approfondire e consultare integralmente le normative menzionate, è possibile accedere ai testi ufficiali tramite il portale Normattiva:
- Legge 341/1990
- D.Lgs 502/1992
Visualizza il testo completo - DM 509/1999
Visualizza il testo completo - Legge 42/1999
Visualizza il testo completo - Legge 251/2000
Visualizza il testo completo - Legge 43/2006
Visualizza il testo completo
Il percorso legislativo che ha caratterizzato l’evoluzione della professione infermieristica in Italia testimonia come la definizione di standard formativi, competenze e responsabilità sia fondamentale per garantire un’assistenza sanitaria di qualità.
Dalla Legge 341/1990, passando per il DM 739/1994 – che definisce in modo dettagliato il profilo professionale dell’infermiere – fino alle successive riforme degli anni 2000 (Legge 42/1999, Legge 251/2000, Legge 43/2006), ogni provvedimento ha contribuito a valorizzare una professione che oggi è riconosciuta non solo per l’eccellenza tecnica, ma anche per l’autonomia decisionale e il ruolo centrale nella gestione della salute pubblica.
L’infermiere moderno, grazie anche ai percorsi di aggiornamento continuo e alla crescente specializzazione (Advanced Practice Nursing), si pone come figura strategica nel sistema sanitario, capace di rispondere con efficacia alle sfide poste da una sanità in continuo divenire.
Per ulteriori approfondimenti e per consultare integralmente le normative, vi invitiamo a utilizzare i link ufficiali sopra indicati, che rimandano ai testi pubblicati su Normattiva, il portale della normativa italiana.
Nota: Il testo integrale del DM 739/1994 riportato in questo articolo è tratto dalla Gazzetta Ufficiale ed è di pubblico dominio.
Redazione Nurse Times
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