Nel caso di un intervento chirurgico più invasivo rispetto a quello programmato non grava sul paziente l’onere di provare che non avrebbe acconsentito qualora fosse stato informato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11608 del 28 aprile 2026, precisando che una diversa soluzione sarebbe in contrasto col diritto all’autodeterminazione previsto dall’articolo 1 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”).
Il caso in questione è quello dell’intervento di protesizzazione dell’aorta, per il quale la paziente aveva manifestato il proprio consenso. I medici avevano eseguito un intervento più complesso, ossia la sostituzione dell’aorta discendente e la plastica di ampliamento dell’aorta distale, a seguito del quale la donna era deceduta.
Il Tribunale e la Corte d’appello di Bologna avevano rigettato la domanda risarcitoria presentata dal marito. Secondo i giudici di primo e secondo grado, infatti, sarebbe toccato al ricorrente dimostrare che la consorte avrebbe rifiutato il consenso, qualora fosse stata informata dell’esecuzione di un intervento diverso da quello concordato.
La Corte di Cassazione ha però accertato l’intellegibilità delle informazioni fornite alla paziente, sostenendo che “risulta [impossibile] individuare in cosa, in concreto, siano consistite le informazioni da reputare sufficienti al fine della formazione ed espressione del consenso informato”.
Da qui la violazione del diritto all’autodeterminazione e la conseguente decisione: “In siffatta situazione non grava sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito. Al contrario, a fronte della allegazione della paziente che il suo consenso sarebbe stato circoscritto a quanto programmato e non oltre, era a carico della struttura [ospedaliera] l’onere di provare che ella avrebbe dato il consenso al secondo e più invasivo intervento”.
Tale pronuncia si distacca dall’orientamento della stessa della Corte di Cassazione, secondo cui:
- le conseguenze dannose che derivano dalla lesione del diritto all’autodeterminazione devono essere debitamente allegate dal paziente, “sul quale grava l’onere di provare il fatto positivo del rifiuto che egli avrebbe opposto al medico, tenuto conto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva” (Cassazione, Sez. III, sentenza 11 novembre 2019, n. 28985);
- nel caso di violazione del diritto alla autodeterminazione è indispensabile specificare quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito “in ragione dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente, che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto” (Cassazione, Sez. III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24471).
Redazione Nurse Times
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