L’ordinanza n. 7711/2026 della Corte di Cassazione afferma espressamente che il datore di lavoro non può considerare legittima l’assegnazione dell’infermiere a mansioni inferiori per il solo fatto che le attività proprie della sua qualifica restano prevalenti. Basta quindi l’assegnazione sistematica di mansioni inferiori, anche se residuale rispetto al complesso dell’attività, per configurare la fattispecie del demansionamento risarcibile.
Il riferimento centrale è l’articolo 2103 del Codice civile, come riscritto dal Decreto legislativo n. 81/2015 (Jobs Act). La norma vieta l’adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione o a quelle corrispondenti alla categoria di inquadramento, salvo specifiche ipotesi di accordo in sede protetta o di modifica organizzativa.
La giurisprudenza di legittimità aveva già affermato – tra le altre, con senteza n. 6413/2020 della Cassazione civile, che il demansionamento lede la dignità professionale e il diritto alla crescita della persona nel rapporto di lavoro, con conseguente danno risarcibile, anche in assenza di un pregiudizio economico diretto. La sentenza n. 7711/2026 della Corte di Cassazione radicalizza questo orientamento: non si valuta più il peso percentuale delle mansioni inferiori sul totale dell’attività svolta, ma la loro semplice presenza sistematica.
Cosa cambia
- Nei procedimenti per demansionamento di personale infermieristico non occorre più dimostrare che le mansioni inferiori fossero prevalenti: è sufficiente provare che venivano assegnate in modo non occasionale.
- La difesa del datore fondata sulla “prevalenza delle mansioni proprie” perde efficacia: va costruita su altre basi (accordo in sede protetta, modifica organizzativa ex art. 2103, co. 2, c.c.).
- Nelle consulenze preventive alle aziende sanitarie bisogna mappare le attività concretamente svolte dagli infermieri e verificare che nessuna rientri in una qualifica inferiore, indipendentemente dalla frequenza.
- In sede di quantificazione del danno il principio apre la strada al danno professionale e al danno biologico da stress da dequalificazione, anche in assenza di perdita retributiva, con potenziale esposizione risarcitoria elevata per il datore.
- Per chi redige o rivede contratti di appalto di servizi infermieristici occorre inserire clausole che vietino espressamente l’impiego del personale in mansioni non corrispondenti alla qualifica contrattuale.
Errori da evitare
Il primo errore da evitare è costruire la difesa del datore esclusivamente sul dato numerico: “l’infermiere svolgeva per il 90% mansioni proprie”. Dopo la sentenza n. 7711/2026 della Corte di Cassazione, quel 10% residuo può essere sufficiente a fondare la condanna. Serve un argomento qualitativo (occasionalità assoluta, emergenza documentata, accordo sindacale), non solo quantitativo.
Il secondo rischio riguarda la prescrizione: il danno da demansionamento matura in modo continuativo per tutto il periodo in cui le mansioni inferiori vengono assegnate. Chi assiste il lavoratore deve verificare il dies a quo con attenzione, perché l’orientamento espansivo della Cassazione potrebbe indurre i giudici di merito ad ampliare il periodo risarcibile, includendo anche fasi inizialmente sottovalutate nella domanda.
Redazione Nurse Times
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