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Concorso infermieri Puglia: gli effetti della sentenza del Consiglio di Stato

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Negli ultimi anni la tematica del precariato pubblico ha convogliato l’attenzione di numerosi arresti giurisprudenziali e non solo.

Il primo approdo è stato certamente l’approvazione della riforma c.d. “Madia”. 

Nella Regione Puglia tuttavia, in queste settimane, si è posto il problema di trovare un punto di equilibrio tra il concorso pubblico e le procedure di stabilizzazione; problema che ha prevedibili riflessi anche di natura politica.
 
Preliminarmente va osservato che, anche secondo costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la modalità ordinaria di reclutamento del personale nella PA è la procedura concorsuale prevista ai sensi dell’art. 97, comma 4, della CostituzioneLa seconda parte dell’art. 97, comma 4, attribuisce invece rilievo alle stabilizzazioni:

“Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. (Co.1)

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. (Co. 2)

Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. (Co. 3)

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (Co. 4)”

Proprio nel solco di questo insidioso divario, si inserisce la sentenza n.1052 del 14/02/2022 del Consiglio di Stato.

Il caso sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato ha come protagonisti alcuni agenti di polizia locale del Comune di Cassino che avevano proposto ricorso al TAR Lazio contro lo stesso Ente Comunale, premettendo di aver prestato servizio a tempo determinato e di aver presentato istanza di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 avendo maturato i requisiti richiesti.

Deducevano che dapprima il Comune aveva statuito di dare corso all’assunzione di 3 vigili urbani con la modalità della stabilizzazione ma che poi aveva disposto il reclutamento per l’anno 2020 di n. 6 vigili urbani (invece dei tre previsti in precedenza) tutti con la modalità del pubblico concorso e senza alcuna stabilizzazione, ritenendo dunque violata la legge.

Il TAR aveva respinto il ricorso affermando che “non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di ricorrere a detta modalità di reclutamento né di motivare specificamente le ragioni per le quali decida avvalersi della ordinaria procedura concorsuale”, ritenendo esaustiva la scelta effettuata dal Comune di Cassino della procedura concorsuale ai fini <<di “ampliare al massimo la platea dei partecipanti”, “selezionare i capaci e meritevoli che si affacciano al mondo del lavoro”, “favorire il ricambio generazionale”>>, confermando dunque che “il concorso pubblico costituisce la forma generale ed ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione” (Cons. Stato, VI, 5 marzo 2020, n. 1622 e 18 maggio 2020, n. 3144).

Avverso la sentenza i ricorrenti hanno proposto appello. 

Il Consiglio di Stato, mutando la decisione del TAR Lazio, ha invece precisato che l’amministrazione deve sempre motivare la determinazione di indire un nuovo concorso, dando conto, fra l’altro, delle ragioni per le quali non intende accedere alla modalità di reclutamento che la legge preveda come alternativa (appunto, la stabilizzazione) e considerando le ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e del sacrificio loro imposto. 

Testualmente la discrezionalità in ordine alla decisione sul “se” della copertura del posto vacante, l’amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento” (così Cons. Stato, Ad. Plen., n. 14/2011, in motivazione).

Il Consiglio di Stato afferma dunque che la procedura di stabilizzazione “[..] non sia oggetto di un obbligo dell’amministrazione, ma nemmeno si può ritenere che essa attribuisca all’amministrazione una facoltà incondizionata [..]

Piuttosto – aggiunge il Consiglio – il combinato disposto dello stesso art. 20, comma 1, e del richiamato art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di piano del fabbisogno del personale, “rende palese l’intento del legislatore di contenere l’ambito della discrezionalità dell’amministrazione nella scelta fra le diverse modalità di reclutamento del personale.”

A fondamento di questa decisione vi sono anche finalità di pubblico interesse quali il contenimento della spesa pubblica, nonché quanto stabilito dallo stesso art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 ossia la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato non afferma la sussistenza, in capo agli istanti, dei requisiti richiesti dalla legge per l’assunzione a tempo indeterminato, poiché la relativa verifica è riservata all’amministrazione nell’ambito dell’apposita procedura di reclutamento speciale del personale precario, se l’ente locale deliberi di accedervi ma sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto motivare, secondo quanto sopra specificato, la differente scelta effettuata con la delibera poi impugnata.

Possiamo dunque concludere sintetizzando i punti salienti della sentenza:

1. le procedure di stabilizzazione sono “garantite” dalla Costituzione;
2. l’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 75 del 2017 rappresenta una modalità preminente di superamento del precariato e di riduzione del ricorso ai contratti a termine nonché di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;

3. l’indizione di un concorso pubblico va motivata dando conto delle ragioni per le quali la PA non intende accedere all’alternativa della stabilizzazione, considerando le ragioni dei soggetti interessati a quest’ultima e del sacrificio loro imposto.

Facendo una analisi accurata secondo i dati forniti dalla regione, il numero totale di infermieri precari impegnati nelle asl pugliesi sono 3600, di cui 1700 sono risultati vincitori o idonei al concorso pubblico che ha una graduatoria formata da 4200 infermieri. I restanti 1900 precari non sono rientrati nella graduatoria concorsuale e che dovrebbero essere stabilizzati avendo raggiunto i 36 mesi (Madia) o i 18 mesi (decreto Covid-19).

Abbiamo quindi un totale di 6100 infermieri a cui vanno aggiunti i 566 infermieri del concorso di mobilità.

Per cui in seguito alla suddetta sentenza l’ordine di assunzione dovrebbe essere la seguente:

  1. Subito i vincitori del concorso e della mobilità per un totale di 1132 infermieri ;
  2. A seguire le stabilizzazioni;
  3. In ultimo gli idonei.

C’è anche da dire che sempre secondo i dati della regione la maggior parte dei vincitori della mobilità sono presenti tra gli idonei al concorso.

Nei prossimi giorni arriveranno le chiamate dei vincitori e come ribadito più volte la volontà della regione è quella di assumere tutti.

I tempi saranno diversi, ma sicuramente rappresenta una opportunità positiva per tutti.

Redazione Nurse Times

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