Con l’ordinanza 10758/2026 la Terza civile ribadisce che la struttura non risponde in modo oggettivo e può difendersi provando le cautele adottate.
La responsabilità della struttura sanitaria per infezioni ospedaliere non ha natura oggettiva. È questo il principio riaffermato dalla Corte di Cassazione, III Sezione civile, ordinanza 23 aprile 2026, n. 10758, secondo la ricostruzione pubblicata da SIAF Community e Responsabile Civile. La Suprema Corte ha inoltre censurato la decisione di merito che aveva negato alla clinica la possibilità di dimostrare, nel caso concreto, l’effettiva applicazione dei protocolli antisettici.
Il caso nasce dal ricorso di una paziente che, dopo un intervento di cataratta eseguito in una casa di cura milanese, avrebbe contratto un’infezione ospedaliera da Staphylococcus faecalis, come riportato nelle ricostruzioni giornalistiche della vicenda. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano condannato la struttura, ritenendo non raggiunta la prova liberatoria; la casa di cura ha quindi impugnato la decisione in Cassazione, lamentando la violazione del proprio diritto alla prova.
Il punto centrale della controversia riguardava i capitoli di prova testimoniale non ammessi dai giudici di merito.
La difesa della struttura chiedeva di dimostrare, in relazione allo specifico intervento, l’avvenuta osservanza delle procedure di sanificazione e prevenzione, tra cui lavaggio delle mani, sterilizzazione degli strumenti e filtraggio dell’aria. Secondo il resoconto dell’ordinanza, quelle richieste erano state considerate “generiche” o “irrilevanti”, pur essendo poi la condanna fondata proprio sul mancato assolvimento della prova liberatoria.
La pronuncia si inserisce nel quadro generale della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, disciplinata dall’articolo 7 della legge 24/2017, che richiama gli articoli 1218 e 1228 del codice civile. L’art. 1218 c.c. stabilisce che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta risponde del danno salvo che provi l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile, mentre l’art. 2697 c.c. regola la ripartizione dell’onere della prova tra chi agisce in giudizio e chi eccepisce fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
Su questo impianto normativo, la Cassazione ha ribadito un passaggio di grande rilievo pratico per il contenzioso medico-legale: la struttura non risponde in automatico per il solo fatto che il paziente abbia contratto un’infezione in ambito ospedaliero. Deve invece poter provare di aver adottato tutte le cautele previste dalle norme e dalle leges artis, sia in termini di prevenzione generale sia con riguardo alla concreta esecuzione dei protocolli nel singolo caso. È una distinzione decisiva per evitare che la responsabilità sanitaria venga trasformata, nei fatti, in un indennizzo automatico.
L’ordinanza richiama inoltre un altro profilo centrale: il giudice non può rifiutare la prova e, nello stesso tempo, negare la domanda per difetto di dimostrazione. Secondo il resoconto della decisione, sarebbe illogico rigettare la pretesa definendola non provata dopo aver escluso istruttorie non inammissibili che erano state richieste proprio per assolvere quell’onere. Da qui la contestazione di una motivazione ritenuta apparente o contraddittoria.
Sul piano operativo, la Cassazione avrebbe chiarito anche che i capitoli di prova non sono generici se indicano gli elementi essenziali della procedura, come il lavaggio delle mani o l’uso di guanti sterili, anche quando rinviano a protocolli o verbali operatori per identificare i presenti. Inoltre, il giudice deve valutare d’ufficio la rilevanza dei documenti prodotti, senza pretendere che la parte ne esponga in modo analitico il valore dimostrativo negli scritti difensivi: l’allegazione riguarda i fatti, non la “spiegazione” del peso probatorio di ogni singolo documento.
Per le strutture sanitarie, la ricaduta è evidente: in caso di contenzioso per infezioni ospedaliere, la difesa dovrà puntare su una ricostruzione istruttoria molto precisa, documentando protocolli, tempi, modalità di sterilizzazione, controlli ambientali e organizzazione delle procedure in sala operatoria. Per i giudici di merito, invece, la pronuncia segnala la necessità di un esame più rigoroso delle richieste istruttorie, soprattutto quando l’accertamento della responsabilità dipende dalla prova concreta delle misure antisettiche adottate.
In sintesi, l’ordinanza n. 10758/2026 rafforza il principio per cui la responsabilità della struttura sanitaria nelle infezioni ospedaliere resta ancorata alle regole dell’inadempimento e dell’onere della prova, non a un automatismo risarcitorio. Nei prossimi contenziosi, il nodo sarà sempre più spesso la qualità della prova documentale e testimoniale sui protocolli effettivamente seguiti nel singolo episodio clinico.
Redazione NurseTimes
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