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Assistente infermiere, TAR Lazio: ricorso Nursing Up inammissibile. La sentenza

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Il Tribunale amministrativo dichiara inammissibile il ricorso del sindacato e chiarisce limiti, compiti e supervisione infermieristica

Il TAR del Lazio interviene su uno dei temi più discussi degli ultimi mesi nella sanità italiana: l’introduzione dell’Assistente infermiere. La Sezione Terza Quater del Tribunale amministrativo regionale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nursing Up e con l’intervento di ad adiuvandum della Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie, Sindacato Professionale Human Caring Sanità – Shc Sanità, Enpapi – Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica contro il DPCM del 28 febbraio 2025 che ha recepito l’Accordo Stato-Regioni istitutivo del nuovo profilo.

Ma la pronuncia contiene un passaggio ancora più rilevante per infermieri, aziende sanitarie e organizzazioni professionali. Dopo avere affrontato le questioni processuali, il TAR esamina infatti anche le contestazioni formulate dal sindacato e le considera comunque infondate, sostenendo che l’Assistente infermiere non è chiamato a sostituire l’infermiere, ma opera quale figura di supporto, senza autonomia nella pianificazione assistenziale e sulla base delle indicazioni del professionista infermiere.

La sentenza è stata decisa nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il ricorso di Nursing Up contro l’Assistente infermiere

Nursing Up aveva impugnato il DPCM 28 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2025, che recepisce l’Accordo del 3 ottobre 2024 tra Governo, Regioni e Province autonome, successivamente modificato dall’Accordo del 18 dicembre 2024.

Il decreto ha introdotto nell’ordinamento il profilo dell’Assistente infermiere, qualificandolo come operatore di interesse sanitario.

Il DPCM e l’Accordo sono consultabili sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul portale istituzionale della Conferenza Stato-Regioni – Accordo 176/CSR.

Il sindacato sosteneva che al nuovo profilo fossero state assegnate attività strettamente sanitarie riconducibili alla professione infermieristica, richiamando, tra le altre, la somministrazione dei farmaci, la gestione di stomie e sondini, la rilevazione dei parametri vitali e l’esecuzione dell’elettrocardiogramma.

Secondo Nursing Up, tale assetto avrebbe determinato una sovrapposizione con una professione sanitaria regolamentata, esercitata da professionisti laureati, abilitati e iscritti all’Ordine, con potenziali conseguenze sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza dei pazienti.

Il sindacato contestava anche l’equipollenza prevista tra Assistente infermiere e OSS con formazione complementare, ritenendo che potesse determinare un ampliamento delle attività affidate al personale di supporto.

Perché il TAR dichiara il ricorso inammissibile

Il primo punto della decisione riguarda la legittimazione a ricorrere.

Il TAR ricorda che un’associazione o un sindacato può agire per tutelare gli interessi collettivi della categoria rappresentata quando questi siano comuni e omogenei. Secondo i giudici, nel caso in esame non sarebbe emerso un interesse comune all’intera categoria degli infermieri.

A sostegno di questo ragionamento il Tribunale richiama anche la costituzione ad opponendum della FNOPI, la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, che nel giudizio aveva assunto una posizione contraria a quella della parte ricorrente.

Il TAR aggiunge un secondo elemento: Nursing Up risulta firmataria del CCNL del Comparto Sanità nel quale è previsto il profilo dell’Assistente infermiere. Anche questa circostanza viene richiamata nella sentenza tra le ragioni dell’inammissibilità.

È quindi importante precisare un aspetto giuridico: il dispositivo della sentenza dichiara il ricorso inammissibile. Il TAR, tuttavia, non si ferma alle questioni processuali e affronta anche il merito delle contestazioni.

Il TAR entra nel merito: Assistente infermiere come figura di ausilio

È probabilmente questa la parte della sentenza destinata ad avere il maggiore impatto sul dibattito professionale.

Il Tribunale richiama il DM 739/1994, secondo cui l’infermiere è responsabile dell’assistenza generale infermieristica, agisce individualmente e in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali e, quando necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto.

Secondo il TAR, l’Assistente infermiere rientra proprio in questo modello.

La nuova figura appartiene infatti alla categoria degli operatori di interesse sanitario e deve svolgere le proprie funzioni sulla base di precise indicazioni dell’infermiere.

Non viene quindi riconosciuta all’Assistente infermiere una autonoma capacità di individuare e pianificare l’assistenza.

La sentenza sottolinea che il suo intervento è previsto in situazioni caratterizzate da bassa discrezionalità decisionale ed elevata standardizzazione.

Il TAR afferma che proprio queste caratteristiche dimostrano come l’Assistente infermiere «non ha una propria autonomia nell’individuare il piano assistenziale», ma esegua le attività indicate dall’infermiere.

Somministrazione dei farmaci: cosa chiarisce la sentenza

Uno dei passaggi più delicati riguarda la terapia farmacologica.

Il TAR richiama espressamente l’Allegato 1 dell’Accordo istitutivo. In situazioni di stabilità clinica e nell’ambito di trattamenti cronici, il profilo può preparare e far assumere farmaci attraverso le vie previste dall’Accordo e mediante accessi enterali stabilizzati.

Per la somministrazione di farmaci per via intramuscolare e sottocutanea, invece, il quadro normativo prevede la preventiva valutazione delle condizioni clinico-assistenziali da parte dell’infermiere e la sua supervisione.

È un elemento determinante: il TAR utilizza proprio l’esistenza della valutazione infermieristica preventiva per sostenere che le attività dell’Assistente infermiere non rappresentano l’esercizio autonomo della professione infermieristica.

La sentenza conclude infatti che l’Assistente infermiere non è previsto per svolgere autonomamente attività di esclusiva competenza dell’infermiere, ma opera «esclusivamente quale figura di ausilio».

Cosa non dice la sentenza

La decisione non significa che qualsiasi attività infermieristica possa essere automaticamente affidata all’Assistente infermiere.

Al contrario, dalle motivazioni emergono alcuni confini precisi: permane la responsabilità dell’infermiere sull’assistenza generale infermieristica, il nuovo operatore non dispone di autonomia nella pianificazione assistenziale, le attività devono essere compatibili con situazioni di bassa discrezionalità ed elevata standardizzazione e, quando previsto, devono essere precedute dalla valutazione e accompagnate dalla supervisione dell’infermiere.

Lo stesso impianto normativo nazionale stabilisce che l’Assistente infermiere svolga attività collaborando e attenendosi alle indicazioni dell’infermiere. La Gazzetta Ufficiale conferma inoltre che il profilo è un operatore di interesse sanitario, distinto dalle professioni sanitarie regolamentate. (Gazzetta Ufficiale)

Anche la FNOPI ha successivamente ribadito che l’Assistente infermiere opera in condizioni e contesti a ridotta complessità e sotto supervisione, mentre l’infermiere mantiene la responsabilità della presa in carico della persona assistita.

Cosa cambia adesso per infermieri e aziende sanitarie

Sul piano immediato la pronuncia non annulla il DPCM istitutivo dell’Assistente infermiere. Nel giudizio promosso da Nursing Up, quindi, il quadro normativo contestato rimane fermo.

La questione più importante si sposta adesso sul terreno dell’attuazione concreta.

Saranno decisive le modalità con cui Regioni, aziende sanitarie, ospedali, strutture territoriali, RSA e servizi sociosanitari inseriranno questa figura nei propri modelli organizzativi.

L’esistenza dell’Assistente infermiere non dovrebbe infatti tradursi in una sostituzione automatica degli infermieri nelle dotazioni organiche. La stessa impostazione richiamata dal TAR presuppone la presenza dell’infermiere, la sua valutazione professionale e, nei casi previsti, la supervisione delle attività.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche alla definizione di procedure, protocolli organizzativi, responsabilità, tracciabilità delle attribuzioni e condizioni clinico-assistenziali nelle quali determinate prestazioni potranno essere eseguite.

È proprio su questi aspetti che il dibattito professionale probabilmente proseguirà.

Una sentenza destinata a incidere sul dibattito professionale

La pronuncia del TAR Lazio rappresenta un passaggio significativo nelle notizie e nell’attualità della sanità perché interviene direttamente sul rapporto tra professione infermieristica e personale di supporto.

Il Tribunale non accoglie la tesi secondo cui il profilo, così come disciplinato dal DPCM e dall’Accordo Stato-Regioni, determini di per sé una illegittima sovrapposizione con la professione infermieristica.

Il principio ricavabile dalle motivazioni è però altrettanto netto: l’Assistente infermiere opera all’interno di un sistema in cui l’infermiere mantiene ruolo, valutazione professionale, pianificazione e responsabilità dell’assistenza generale infermieristica.

Per la professione infermieristica, dunque, il confronto non può considerarsi concluso. Le prossime fasi riguarderanno soprattutto l’applicazione del nuovo profilo nelle singole Regioni e nelle aziende del Servizio sanitario, la formazione degli operatori, l’organizzazione del lavoro e la concreta separazione tra attività di supporto e funzioni professionali dell’infermiere.

NurseTimes continuerà a seguire gli aggiornamenti sull’Assistente infermiere e sulle conseguenze della sentenza per professionisti, cittadini e organizzazioni sanitarie.

Redazione NurseTimes

Allegato

Fonti utilizzate: TAR Lazio, Sezione Terza Quater, ricorso R.G. n. 9254/2025; DPCM 28 febbraio 2025, G.U. Serie Generale n. 142 del 21 giugno 2025; Conferenza Stato-Regioni, Accordo Rep. atti n. 176/CSR del 3 ottobre 2024 e successive modifiche; DM 14 settembre 1994 n. 739; FNOPI.


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